Il Tar sconfessa il Consiglio di Stato
Pu una questura rifiutare il rinnovo di un porto di fucile per caccia perch© 56 (cinquantasei) anni prima il possessore commise un reato “bagatellare”? Per il Tar, no!
Lormai grottesca vicenda dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo di un porto darmi per chi abbia precedenti remotissimi nel tempo si arricchisce di un nuovo capitolo, questa volta per fortuna favorevole al malcapitato cacciatore. In questo caso, la questura di Trento aveva deciso di non rinnovargli il porto di fucile allinizio del 2016, dopo decenni di rinnovi, perch© nel 1960, appena 18enne, fu sorpreso in atteggiamento di caccia senza avere la licenza e condannato a 5 giorni di reclusione e 3.200 lire di ammenda. Non era ancora capitato, fino a questo momento, che una questura ritirasse o non rinnovasse un porto darmi per vicende risalenti addirittura a 56 anni prima!Ma tant. Il cacciatore, tuttavia, non si dato per vinto e, come riferito dalledizione on-line dellAdige, ha fatto ricorso al Tar, il quale ha annullato il provvedimento della questura argomentando che la valutazione non debba essere di diniego automatico a fronte di una condanna ostativa, ma si deve valutare se l’imputato avrebbe potuto beneficiare della conversione in pena pecuniaria.
In questo caso i giudici nell’accogliere il ricorso hanno tenuto conto della particolare tenuit del fatto. La sentenza penale “ostativa” era stata pronunciata dal pretore di Pergine il 24 febbraio 1961. L’odierno ricorrente – si legge in sentenza – era stato sorpreso, nell’anno 1960, appena compiuto il diciottesimo anno di et , “in attitudine di caccia”, recando con s© un fucile di caccia e sprovvisto della licenza di porto d’armi, e per tale fatto condannato, per la contravvenzione prevista dall’art. 699 c.p., alla pena di cinque giorni d’arresto, a fronte di una pena edittale detentiva all’epoca stabilita, per tale reato, “fino a sei mesi”, ottenendo altres il beneficio della non menzione. All’epoca non era possibile la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, ma certamente l’allora giovane cacciatore era ampiamente entro il limite previsto dalla norma introdotta nel 1981. Per quel che riguarda le modalit della condotta e l’entit del danno – sottolineano i giudici – esse appaiono oggettivamente circoscritte a profili di particolare tenuit , dovendosi altres considerare, sotto un aspetto soggettivo, la giovane et dell’autore e la non abitualit del comportamento sanzionato. Dunque in questo caso secondo il Tar il diniego al rinnovo della licenza di porto d’armi non poteva essere disposto semplicemente in relazione alla natura “ostativa” del risalente reato per il quale il ricorrente aveva riportato la condanna, dovendosi invece ritenere l’autorit di pubblica sicurezza gravata dall’onere di considerare e valutare anche tutte le circostanze che hanno connotato la fattispecie.
http://www.armietiro.it/il-tar-sconfessa-il-consiglio-di-stato-armi-7957
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Quale sanzione al burocrate che ha messo in essere questa gravissima ingiustizia, ovviamente il malcapitato da solo riuscito nel ribaltare il torto subito.
Un paese assurdo quasi da vergognarsi di essere italiani, abbiamo nelle nostre citt stranieri di cui non sapiamo nulla del loro passato, che vagano senza controllo intere giornate.
Cosa dicono e fanno le questure? NULLA
Questa’anno moltissime licenze non state rinnovate, quante di queste sono veri e propri abusi?
Se veniamo trattati in questo modo le responsabilit sono anche delle associazioni venatorie.
Con il passare degli anni ci hanno tolto quasi tutto, adesso anche (la dignit di essere cacciatori senza praticare).
GRAVISSIMO
VOGLIO RINGRAZIARE IL COLLEGA CHE NON HA CEDUTO E CAPARBIAMENTE HA AFFERMATO IL SUO DIRITTO DI CACCIATORE.
UN CARO SALUTO
Finalmente anche i cacciatori si sono svegliati e cominciano a controbattere i sopprusi del Ministero degli Interni e di alcune Questure.
Per la cronaca: nel 1960 la maggiore et si raggiungeva a 21 anni, quindi il cacciatore trentino all’epoca dei fatti era un minorenne, anche se questi per la legge di allora “Decreto del 5 Giugno 1939 n° 1016″(Caro e Vecchio Testo Unico) poteva avere la licenza di caccia a 16 anni con la firma del padre.
Il libretto era valido 6 anni, mentre la licenza fino a 21 anni,andava rinnovata tutti gli anni.