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Fiorentina Juve colombacci e beccacce

| 27 marzo 2014 | 5 Comments

D’abitudine consolidata nel tempo, dopo aver fatto il giro mattutino alle mie voliere – che nel periodo NON venatorio coincide con le ore 6,15 ora solare, torno in casa per la colazione e le previsioni meteo delle 6,55.
Poi in bagno dove accanto al water stanno pile di riviste VENATORIE che mi fanno compagnia in quei pochi minuti necessari ad EVACUARE.
Tornando dall’ufficio ier sera mi sono comprato l’ultimo numero di “SENTIERI DI CACCIA” aprile 2014 ..che svogliatamente ho sfogliato ier sera dopo cena durante la partita della JUVE che ha vinto. Ma perché la VIOLA ha perso ?
E il DIAVOLO finalmente ha matato ?

Stamani sempre più svogliatamente lo stavo sfogliando, mentre il “coso” – nonostante spingessi – non per stitichezza ma per concentrazione tardava a scendere, mi ha incuriosito l’articolo a pagina 10 “NO AL BRACCONAGGIO DIFENDIAMO LA CACCIA.
Sfoglio e vedo foto di trappole tagliole e altro e a pagina 14 un cacciatore al “cumbrugliume” (aretino sin. imbrunire) con una beccaccia ciondoloni allo strozzino. Ho immaginato il significato dato all’immagine e cioè che la stessa fosse stata abbattuta fuori orario. MA CON IL BRACCONAGGIO COSA C’ENTRA? Caso mai è caccia fuori orario ma non bracconaggio.
Incuriosito e un po’ incavolato per questo accostamento, mentre l’ “alieno” centimetro dopo centimetro continuava la sua discesa per l’agognato splash down, i miei occhi sono stati attratti dal testo sotto la foto avendo intuito qualche forzatura. Scorro d’un fiato e verso fine pagina 14 leggo…….A QUESTO PROPOSITO, NON SI CAPISCE COME MAI VENGA TOLLERATO L’AZIONAMENTO DEL PICCIONE SULLA RACCHETTA PER CHI CACCIA I COLOMBACCI, QUANDO LA GIURISPRUDENZA CONDANNA ESPLICITAMENTE IL MEDESIMO MECCANISMO DI SOLLECITAMENTO AL VOLO DELL’ANIMALE AZIONATO DALL’UOMO………….
Che dire se non che lo spalsh down è si avvenuto, ma è avvenuto con tale forza che l’ingresso in acqua dello “stronzolo” ha provocato una specie di tsunami.

CONSIDERAZIONI “POSATE”:

Il sig. Assirelli Stefano,AUTORE DELL’ARTICOLO, mi sembra poco informato ma il danno ormai l’ha fatto.
Perché poco informato?
Perché il piccione non è utilizzato come la pavoncella………..che una volta zimbellata RICADE AL SUOLO
Il maltrattamento di animali si configura come reato a dolo specifico quando la condotta sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa sia tenuta senza necessità, applicandosi in tal caso la legge più favorevole al reo. L’uso di richiami vivi è vietato non solo nelle ipotesi previste dall’articolo 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell’animale, come quando questo è imbragato in modo da consentirgli di spiccare il volo, costringendolo subito dopo a ricadere al suolo. Infatti, pur prescrivendo l’articolo 19 ter disp. coord. cod. pen. che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale sulla caccia, tale norma non impedisce l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 544 ter cod. pen. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite. La legge n. 157/1992 non esaurisce la tutela completa della fauna, in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dal previgente articolo 727 c.p. e dall’attuale articolo 544 ter c.p. i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela. Imbracare un volatile, legarlo con una fune, strattonarlo ed indurlo a levarsi in volo, per poi ricadere pesantemente a terra o su un albero, significa sottoporre lo stesso, senza necessità, a comportamenti e fatiche insopportabili e non compatibili con la sua natura. Per l’applicabilità dell’esimente di cui all’articolo 51 c.p. non è sufficiente che l’ordinamento attribuisca all’agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l’esercizio proprio con l’attività e le modalità che, per altri, costituirebbero reato, sicché essa non ricorre nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottopone l’animale, per le modalità della sua attuazione, a sofferenze non giustificate dall’esigenza della caccia. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 46784 del 5 dicembre 2005, depositata il 21 dicembre 2005.

LA SENTENZA

L’utilizzo nella caccia come richiami di uccelli imbracati e legati con una cordicella alla quale venga impresso uno strattone non costituisce maltrattamento, purché non si tiri la cordicella con violenza ma solo quel tanto che basta a far alzare in volo l’animale. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2905 o 12543 del 2 ottobre 1998, registro generale n. 15017/98, depositata in cancelleria il 30 novembre 1998, imputato Nava ed altri.*

CONSIDERAZIONI “FINALI” DOPO I ROTOLONI

OH. IL BRACCONAGGIO E’ QUALCOSA CHE QUALCUNO FA ANCHE SENZA ESSERE IN POSSESSO DELLA LICENZA DI CACCIA.

USARE MEZZI NON CONSENTITI NON E’ BRACCONAGGIO.

Mario Peruzzi

 

 

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Comments (5)

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  1. grillo parlante scrive:

    certo che a parte la condanna verso l’articolo in questione, il pezzo sopra e’
    permeato proprio da una serie di belle immagini !
    ………ma l’autore……..non se le poteva risparmiare ?

  2. Giacomo scrive:

    ….e mangia il kiwi che ti fa bene all’intestino altrimenti ti scendono le emorroidi ! E che ca…. :mrgreen: Salutiaaamo

  3. Massimiliano Piersimoni scrive:

    ..Si può anche ironizzare e non condividere il modo “colorito” e sarcastico con cui Mario ha portato in evidenza l’articolo del giornalista su SENTIERI DI CACCIA.
    Ma lo scivolone e la caduta di stile non è certo di chi ha dato enfasi e risalto ad una incresciosa inciampata giornalistica..per di più proveniente da una illustre rivista venatoria !
    Mi auguro che chi di dovere intervenga ufficialmente al più presto.
    cordialmente saluto !

    • MARIO scrive:


      E’ tipico linguaggio toscano che mette in risalto lo stato d’animo del momento.

      Quindi, trovandomi in bagno, il mio stato d’animo era quello descritto.

      Avete presente il VERNACOLIERE (Livorno)? No? E l’ARETINO PIETRO (Arezzo)? Nemmeno? Ecco, da buon aretino ho cercato appunto di spiegare lo stato d’animo del momento nel leggere l’articolo di Sentieri di Caccia a firma di un certo Assirelli che è la prima volta che leggo sulla rivista.

      Naturalmente fossi stato a tavola a pranzo e non in bagno avrei descritto in altro modo il mio stato d’animo ma, che volete, ero seduto sul Water quindi……………

      Maremma bonina. Manco Tafazzi sarebbe riuscito a far tanti danni quanti ne ha fatto e ne farà questo articolo sul BRACCONAGGIO. Che non è caccia perché per fare il BRACCONIERE non necessita la licenza di caccia. Anzi.

      MI RINCRESCE ASSAI ESSERE PARAGONATO AD UN BRACCONIERE SOLO PERCHE’ USO - LEGALMENTE - UN PICCIONE IN RACCHETTA

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