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Eps: Campania, SI RIPARTE!!!

| 14 agosto 2012 | 38 Comments

Campania: SI RIPARTE!!!

Se e’ vero, come e’ vero, che abbiamo raggiunto una svolta epocale, con la pubblicazione della nuova legge regionale sulla caccia, cerchiamo ora, di non vanificare, dopo sedici anni di lunga attesa, questo giro di boa. L’intento comune dovra’ essere quello di unificare l’associazionismo venatorio campano, sotto un unico segno, quello di artemide.
Nell’auguraVi buon ferragosto a tutti Voi, mi auguro un prosieguo proficuo di importanti impegni che ci vedranno in un prossimo futuro, tutti assieme per contribuire a quella svolta che tanto abbiamo voluto Con la stima di sempre Eps Campania Ufficio di Presidenza

P.S. il segno del destino e’ con tutti Noi….facciamo tesoro di questa cosa 12 giugno il giorno prima di Sant’Antonio viene approvato il Testo Unico in VIII Commissione Agricoltura 25 luglio il giorno prima di Sant’Anna viene approvata in Consiglio Regionale la nuova legge 9 agosto il giorno prima di San Lorenzo viene proclamata la nuova legge regionale n. 26 le stelle sono con noi……………stavota……. operiamo per il bene comune

 

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COME RICEVIAMO E COSI’ PUBBLICHIAMO

ATTENZIONE: l’articolo qui riportato è frutto di ricerca ed elaborazione di notizie pubblicate sul web e/o pervenute.
La redazione del sito www.ilcacciatore.com, non necessariamente avalla il pensiero e la validità di quanto pubblicato. Declinando ogni responsabilità su quanto riportato, invitano il lettore a una verifica, presso le fonti accreditate e/o aventi titolo.
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Category: Campania

Comments (38)

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  1. gianbottaccio scrive:

    Adesso alla vigilia (e spero non quella di natale) di quale santo, dobbiamo confidare, per conoscere il calendario venatorio definitivo? La mia non vuole essere una polemica, ma una vera preghiera. Cordialità e buone ferie

  2. Giacomo scrive:

    Da ZERO purtroppo !! Salutiamo

  3. Dino scrive:

    tutti i santi

    • Eps scrive:

      Ciccio, hai ragione, m’ero scordato di San Giuseppe 19 marzo, quando c’e’ stato l’incontro a Snt’Antonio Abate (NA) fra tutte le associazioni regionali, ed il tavolo si ruppe, quando venne discussa la liberta’ per la migratoria e l’ingresso a tutte le AA.VV. nella gestione degli ATC. Da allora ad oggi, ne e’ passata di acqua sotto i ponti….. ma alla fine, la volonta’ di una parte ancora sana del mondo venatorio ha prevalso……ha prevalso come ho detto prima: per il bene comune!!!! E cosi’ sia………….

  4. Giunta Regionale della CampaniaDECRETO DIRIGENZIALEAREA GENERALE DI COORDINAMENTOA.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore PrimarioCOORDINATOREDr. Massaro FrancescoDIRIGENTE SETTOREDr.ssa Lombardo DanielaDECRETO N°DELA.G.C.SETTORESERVIZIOSEZIONE15914/08/2012115–Oggetto:L. R. del 9/8/2012 n. 26 – modifiche alle procedure per l’ iscrizione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania.Data registrazioneData comunicazione al Presidente o Assessore al ramoData dell’invio al B.U.R.C.Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di BilancioData dell’invio al settore Sistemi InformativiGiunta Regionale della CampaniaOggetto: L. R. del 9/8/2012 n. 26 – modifiche alle procedure per l’iscrizione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania.IL DIRIGENTEPREMESSO chea. l’articolo 42 comma 4 della L. R. del 9/8/2012 n. 26 tra l’altro, ha abrogato la L. R. 10 aprile 1996, n.8b. l’articolo 36, comma 1 della citata L. R. 10.4.1996, n.8, come modificato dall’ 34 della L.R. 27 gennaio 2012, n.1, disponeva, tra l’altro, che i cacciatori residenti in Campania dovessero essere iscritti con residenza venatoria nell’A.T.C. ove ricadeva la residenza anagrafica;c. con D.R.D. di questo Settore, n. 121 del 2.7.2012, in esecuzione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 269 del 12.6.2012 recante “Indirizzi per la determinazione del Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in funzione della pianificazione faunistico-venatoria e della disciplina dell’esercizio della caccia programmata in Campania.” è stato approvato il documento “Procedure per l’accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l’annata 2012-2013 a seguito della modifica dell’articolo 36 della L R. 8/96 per mezzo dell’articolo 34 della L. R. 1/2012”;ACCERTATO che le procedure di iscrizione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania, ai sensi della normativa abrogata, sono state perfezionate solo da parte di alcuni cacciatori, mentre non sono ancora concluse per tutti i rimanenti;RILEVATO che la citata Legge regionale del 9/8/2012 n. 26, tra l’altro:a. con l’articolo 36, comma 2, tra l’altro, ha rimosso il legame tra residenza anagrafica e residenza venatoria, per l’iscrizione dei cacciatori agli A.T.C., ed ha individuato dei criteri di priorità per l’accesso dei cacciatori residenti fuori regione;b. con l’articolo 42 comma 6, dichiara l’urgenza delle norme in essa contenute e ne dispone l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione;c. con l’articolo 42, comma 2, conserva tutte le disposizioni regolamentari, derivate dalla precedente L. R. 8/96 non in contrasto con le nuove norme.VISTO l’articolo 9 del “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) – Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 – con allegati)” emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 626 del 22 settembre 2003, che dispone in merito alle procedure per l’ammissione dei cacciatori agli A.T.C.;PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.3319 del 6 giugno 2012, che conferma la validità della regola, posta dall’art. 32 l. n. 394 del 1991, della riserva della caccia all’interno delle aree contigue all’area naturale protetta ai soli residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, evidenziandone anche la possibile armonizzazione con il criterio della caccia programmata, nel senso di portare il contenimento degli autorizzati nel minor numero tra quello dei residenti e quello risultante dall’indice di densità venatoria.CONSIDERATO che le norme statali assumono la veste di standard minimi uniformi (Corte cost. 12 ottobre 2011, n. 263 e 11 novembre 2010, n. 315).Giunta Regionale della CampaniaRITENUTO, pertanto:a. di dover garantire il diritto acquisito dai cacciatori che hanno già perfezionato, entro il giorno di pubblicazione della nuova legge, l’iscrizione all’A.T.C. secondo le disposizioni di cui al punto 13 del documento “Procedure per l’accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l’annata 2012-2013 a seguito della modifica dell’articolo 36 della L R. 8/96 per mezzo dell’articolo 34 della L. R. 1/2012” allegato al citato D.R.D. n. 121 del 2.7.2012;b. di dover applicare le nuove disposizioni per l’iscrizione dei cacciatori elaborando le graduatorie per l’ammissione agli A.T.C. in base alle norme vigenti utilizzando le domande già presentate dai cacciatori per l’ammissione per l’annata venatoria corrente, anche mediante l’integrazione telematica delle domande dei cacciatori fuori regione con i dati necessari a definire l’ordine di priorità;c. di dover stabilire che dal giorno della pubblicazione delle nuove graduatorie i cacciatori in esse elencati in posizione utile, che non hanno già perfezionato l’iscrizione, potranno effettuare il versamento della quota di partecipazione;d. di dover stabilire che, a causa del tempo limitato, non sia possibile per i cacciatori rinunciare all’A.T.C. di residenza venatoria nella cui graduatoria risultino elencati in posizione utile;e. di dover stabilire che dal giorno successivo alle pubblicazione delle graduatorie i cacciatori rubricati possono presentare domanda di ammissione senza residenza venatoria;f. di dover revocare tutte le parti del D.R.D. n. 121 del 2.7.2012, e del documento di procedure ad esso allegato, in contrasto con le nuove disposizioni normative e con quanto riportato nel presente provvedimento;g. di dover posticipare di trenta giorni (al 16 ottobre 2012) la data di cui al punto 19 del citato documento di procedure allegato al DRD 121/2012;h. di dover disporre che nel territorio delle aree contigue dei Parchi nazionali e regionali, formalizzate ai sensi della vigente normativa, possano accedere solo i residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, in numero non superiore a quello risultante dall’indice di densità venatoria.VISTIa. la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “ 7/2002 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;b. la Legge Regionale del 9/8/2012 n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”c. il Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n. 626/2003;d. l’art. 4 della L.R n. 24 del 29.12.2005;e. il D.D. del Coordinatore dell’A.G.C. 11 n. 70 del 15.11.2010;f. la D.G.R. n. 269 del 12.6.2012 recante “Indirizzi per la determinazione del Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in funzione della pianificazione faunistico-venatoria e della disciplina dell’esercizio della caccia programmata in Campania.”g. Il D.R.D. n. 121 del 2.7.2012;DECRETAper quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato:1. di garantire il diritto acquisito dai cacciatori inclusi negli elenchi già pubblicati che hanno perfezionato, entro il giorno di pubblicazione della nuova legge, l’iscrizione all’A.T.C secondo leGiunta Regionale della Campaniadisposizioni di cui al punto 13 del documento allegato al D.R.D. n. 121 del 2.7.2012 citato in premessa, tali cacciatori potranno decidere di conservare l’attuale iscrizione, oppure accettare la nuova assegnazione, mediante opzione sul sito http://www.campaniacaccia.it;2. di stabilire che, nel caso in cui il cacciatore opti per la nuova assegnazione, l’A.T.C. a cui è stata versata la quota di partecipazione, provveda a stornare tale somma in favore del nuovo A.T.C.;3. di applicare le nuove disposizioni per l’iscrizione dei cacciatori elaborando le graduatorie per l’ammissione agli A.T.C. in base alle norme vigenti utilizzando le domande già presentate dai cacciatori per l’ammissione per l’annata venatoria corrente, anche mediante l’integrazione telematica delle domande dei cacciatori fuori regione con i dati necessari a definire l’ordine di priorità;4. di stabilire che dal giorno della pubblicazione delle nuove graduatorie i cacciatori in esse elencati in posizione utile, che non hanno già perfezionato l’iscrizione, potranno effettuare il versamento della quota di partecipazione;5. di stabilire che, a causa del tempo limitato, non sia possibile per i cacciatori rinunciare all’A.T.C. di residenza venatoria nella cui graduatoria risultino elencati in posizione utile;6. di stabilire che dal giorno successivo alle pubblicazione delle graduatorie i cacciatori rubricati possono presentare domanda di ammissione senza residenza venatoria;7. di revocare tutte le parti del D.R.D. n. 121 del 2.7.2012, e del documento di procedure ad esso allegato, in contrasto con le vigenti disposizioni normative e con quanto riportato nel presente provvedimento;8. di posticipare di trenta giorni (al 16 ottobre 2012) la data di cui al punto 19 del citato documento di procedure allegato al DRD 121/2012;9. di disporre che nel territorio delle aree contigue dei Parchi nazionali e regionali formalizzate ai sensi della vigente normativa possano accedere solo i residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, in numero non superiore a quello risultante dall’indice di densità venatoria.10. di incaricare la Ditta che provvede alla gestione della procedura informatica relativa al sito WEB http://www.campaniacaccia.it affinché provveda, d’intesa con il Settore Foreste Caccia e Pesca, alle modifiche derivanti dalla vigente normativa e da quanto riportato nel presente provvedimento;11. di incaricare i cacciatori, ed i responsabili delle Associazioni venatorie che coadiuvano gli associati, nonché i responsabili delle Province e dei Comitati di Gestione, ad attenersi alle procedure descritte nel presente provvedimento;12. di revocare tutte quelle disposizioni, derivanti da decreti dirigenziali, in contrasto con quanto riportato nel presente provvedimento;13. di fare riferimento, per quanto non riportato nel presente provvedimento, alle disposizioni non contrastanti di cui al DRD 121/2012, al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 626, del 22 settembre 2003 “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia” per le parti non contrastanti con le successive modifiche legislative, ed alla L. R. del 9/8/2012 n. 26.Il presente provvedimento sarà inviato- al Sig. Assessore all’Agricolutra;- alla Ditta che provvede alla gestione sistema informatico attivato per le iscrizioni agli A.T.C., per le attività conseguenti e per la pubblicazione sul sito;- agli Uffici Caccia delle Province della Campania;- agli A.T.C. della Campania;- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione;Giunta Regionale della Campania- Al Settore S.I.R.C.A. per la pubblicazione sul sito dell’Assessorato Agricoltura;- al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” dell’Area 02 “Affari Generali della Giunta Regionale”.f.to LOMBARDO

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     Qua dice testualmente che solo i residenti dei comuni delle aree contigue dei parchi nazionali e regionali possono accedere,e c’è anche la sentenza del consiglio di stato come motivazione(su questo e vero perchè c’è un articolo della legge quadro 394\91 sulle aree protette che solo i residenti ricadenti nei parchi possono praticare la caccia). Praticamente come dice nell’atc salerno 2(aree contigue)non si può prendere per quelli non residenti non lo si può avere e ne si può andare per la migratoria giusto?

  5. un cacciatore scrive:

    Eps scrive…..STAVOLTA OPERIAMO PER IL BENE COMUNE. Perché fino ad ora cosa avete fatto? avete operato CONTRO il bene comune?   

  6. Dino scrive:

    Sicuramente una grande vittoria, specialmente per l’entrata negli atc delle associazioni riconosciute.
    La speranza e che si inizi una lotta contro questi parchi ed altro perchè siamo al colmo e poi una gestione migliore del territorio ai fini venatori e per i cacciatori, speriamo che prevalga il buon senso e l’interesse di tutti.
    Siamo uscita da un pantano con la speranza di non entrare in un altro…..
    auguri e buon lavoro a tutti….
     

  7. Eps scrive:

    Solo un piccolo sondaggio per i frequentatori assidui del web caccia:
    visto che di buona parte delle modifiche introdotte con la nuova legge cmq se ne e’ parlato durante il faticoso travaglio, ma quanti di Voi, veramente credevano che le cose andassero cosi’, andassere per la prima volta nella storia della caccia in campania, nella direzione dell’interesse comune????? e non dei soliti pochi!!!!! aspetto riscontro….gradito!!!!

  8. carmine scrive:

    scusate ma alla fine come funziona?? ci vogliono due atc ? si dve prenotare??’vorrei una risposta perche non si capisce niente.ciaoo
     

  9. Dino scrive:

    Amici cari penso proprio che più inguaiati di così non potevamo stare, Valentino ha ragione, questa regione e piena di parchi nazionali e regionali e la maggior parte delle aree per poter andare a caccia sono quelle contigue che ricadono in questi parchi, dove potranno accedere solo i residenti…
    caro EPS, noi dove andremo a caccia?
    Questa è un’altra polpetta che ci avete creato, ma forse questa è la più grossa di tutte….
    grazie  grazie  …..  il kaiser      …grazie   

  10. Eps scrive:

    Nel merito il decreto n. 159 emanato il 14 agosto 2012, chiarisce, a seguito della intervenuta nuova legge regionale:  di disporre che nel territorio delle aree contigue dei Parchi nazionali e regionali FORMALIZZATE ai sensi della vigente normativa possano accedere solo i residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, in numero non superiore a quello risultante dall’indice di densità venatoria. Attualmente, l’unica area contigua FORMALIZZATA in Campania e’ quella dell’ATC Salerno2, per cui, la norma si applica solo nel momento in cui, si istituisce l’ATC dell’area contigua. (Quindi Dino, come potrai vedere, non c’e’ nessuna polpetta, anzi, se consideri che l’area contigua ai parchi nazionali e regionali, per una fascia di 500 metri e’ interdetta all’attivita’ venatoria, fai un po tu i conti) Non ci sono sue Atc da pagare, si paga l’Atc per la caccia alla fauna stanziale, che non dovra’ per forza coincidere con la residenza venatoria, e si ha la facolta’ e la scelta di versare una quota pari a quella versata per l’Atc prescelto, per poter effettuare la caccia alla migratoria su tutto il territorio regionale, senza prenotazione. L’attuale calendario ventorio, sara’ dopo il 20 agosto rivisitato nelle parti in cui si riporta la norma appena abrogata di cui all’ex art.34. Salutiamo e sempre per il bene comune………ed ancora una volta… e cosi’ sia!!!

  11. Eps scrive:

    Non ci sono due Atc da pagare, si paga l’Atc per la caccia alla fauna stanziale, che non dovra’ per forza coincidere con la residenza anagrafica, e si ha la facolta’ e la scelta di versare una quota pari a quella versata per l’Atc prescelto, per poter effettuare la caccia alla migratoria su tutto il territorio regionale, senza prenotazione. L’attuale calendario ventorio, sara’ dopo il 20 agosto rivisitato nelle parti in cui si riporta la norma appena abrogata di cui all’ex art.34

    • gianbottaccio scrive:

      EPS, quando scrivi… si ha la facolta’ e la scelta di versare una quota pari a quella versata per l’Atc prescelto, per poter effettuare la caccia alla migratoria su tutto il territorio regionale, senza prenotazione.  Per TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE si intende ivi comprese le AREE CONTIGUE ?

  12. Dino scrive:

    EPS, queste sono cazzate…..
    dai una risposta sulle aree contigue, è qui che casca l’asino, e il cetriolo sta sempre rigirato dalla parte dei cacciatori..

  13. gianbottaccio scrive:

    Chiedo venia mi è partita la risposta senza aver concluso, …Per TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE si intende ivi comprese le AREE CONTIGUE ? No perchè se così non fosse è errato generalizzare dicendo “tutto il territorio regionale”, venatoriamente parlando.

    • Eps scrive:

      Attualmente, l’unica area contigua FORMALIZZATA in Campania e’ quella dell’ATC Salerno2, per cui, la norma si applica solo per l’Atc Salerno2
      Nel momento in cui, si dovessero istituire altri Atc delle aree contigue,solo a quel punto si applicherebbe anche per quelle aree territoriali.
      Teneto conto che l’Atc Salerno 2 dell’area contigua al Parco Nazionale del Cilento Vallo Diano, e’ stata istituita perche’ si tratta di un’area molto vasta, per gli altri parchi regionali in campania, credo che non sara’ facile, certamente non impossibile, istituire l’Atc delle aree contigue.
       

  14. Pask scrive:

    …con l’ufficializzazione delle ultime notizie si configura una situazione dai due volti..,???
    I residenti nell’atc Salerno 2 potranno godersi una indisturbata stagione venatoria…essendo gli unici a poter esercitare l’attività venatoria nell’ATC Salerno2.
    Inoltre potranno con le dovute formalità spostarsi anche negli altri ATC della Campania.

    Purtroppo, per molti Salernitani (residenti nell’ATC Salerno1) che praticavano da sempre la caccia nel Cilento …….. dovranno accontentarsi del propio ambito di residenza oppure spostarsi in altre località Campane …… “CHI GODE & CHI DISPERA” 
    SALUTI

       

    • Eps scrive:

      SI CHIARISCE: nel territorio delle aree contigue dei Parchi nazionali e regionali FORMALIZZATE ai sensi della vigente normativa possono accedere solo i residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, in numero non superiore a quello risultante dall’indice di densità venatoria, (ci si riferisce all’accesso all’Atc Salerno 2, che pero’ e’ condizionato alla caccia alla stanziale) la scelta alla migrtaoria e’ libera……..!!!!! in tutti i territori della regione

      • MATTEO scrive:

        EPS, MA è POSSIBILE CHE NON SI RIESCE A CAPIRE QUANDO SCRIVETE FORSE SONO IO CHE NON CAPISCO.
        LA DOMANDA E’: NELL’ATC 2 I NON RESIDENTI POSSONO ANDARE O NO.

        • Eps scrive:

          se la Regione, nella rivisitazione del calendario venatorio, prende atto della sentenza definitiva del Consiglio di Stato Sez. VI n.3319 del 6 giugno 2012, che conferma la validità della regola, posta dall’art. 32 l. n. 394 del 1991, della riserva della caccia all’interno delle aree contigue all’area naturale protetta ai soli residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, evidenziandone anche la possibile armonizzazione con il criterio della caccia programmata, nel senso di portare il contenimento degli autorizzati nel minor numero tra quello dei residenti e quello risultante dall’indice di densità venatoria. Ci potrebbero essere seri problemi per i non residenti. Ma in questo la nuova legge non c’entra nulla, bisognerà evidentemente fare leva sulla politica locale salernitana, per riunificare la provincia di >Salerno in un unico Atc.

      • PASK scrive:

        Attenzione EPS se così fosse ….OK !!! Ma non divulgare notizie che potrebbero far incappare molti cacciatori in sanzioni e verbali ….
        Penso che nei prossimi giorni si deve chiarire ufficialmente questa situazione…
        ” i cacciatori non residenti nell’atc2 di Salerno possono esercitare la caccia alla migratoria in questo ambito dopo aver formalizzato il pagamento richiesto ???
        SALUTI 

      • X eps

        Qua e tutto un contrasto……la legge nazionale sui parchi 394\91 non fa differenza di stanziale e migratoria,dice che solo i residenti dei comuni possono cacciare nelle aree contigue…….uno va ma rischia un verbale amministrativo di più di 200 euro se trovi il pignolo,fiscale o contro la caccia…….

        • Ecco l’art.della legge nazionale sui parchi da me citato(solo i residenti nei comuni delle aree contigue possono praticare la caccia)____Art. 32 – Aree contigue1. Le regioni, d’intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l’area naturale protetta, d’intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta.3. All’interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l’esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.4. L’organismo di gestione dell’area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell’area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d’intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L’intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell’area naturale protetta.

  15. luigi scrive:

    E’ una vita ( da quando hanno istituito i Parchi ) che io sto disperando e insieme a me tutti i miei concittadini e tutti i cacciatori che vivono nell’ area Parco e c’è da dire che in questa area ( parlo del Parco del Taburno Camposauro ) sono solo i cacciatori ad essere penalizzati, quando poi la legge sui Parchi prevede che per es. nella zona A del Parco non ci può accedre nessuno quandi neanche i turisti ( che in questa giornata di ferragosto stanno invadendo il Parco ). Allora io mi chiedo e lo chiedo anche ai capi delle associazioni venatorie ( quindi anche a  EPS e ANUU ) perchè non fanno valere questa restrizione anche nei confronti di questa categoria di cittadini? E ciò non perchè vorrei che il Parco non fosse visitato dai turisti, ma viceversa lo pongo in evidenza per dire che se lo frequentano loro perchè non possiamo frequantarlo anche noi cacciatori? Allora delle due una: o si applica la legge nei confronti di tutti ( la legge è uguale per tutti ) o si toglie tutto di mezzo e cioè viene eliminato questo fottuto Parco.

  16. MATTEO scrive:

    EPS, MI RIFERISCO ATC/2 SALERNO E ALLA MIGRATORIA SCUSA

  17. gipsette scrive:

    EPS, MI RIFERISCO ATC/2 SALERNO E ALLA MIGRATORIA SCUSA

    non sono convinto di quello che scrivi perche la legge parla chiaro :

     di disporre che nel territorio delle aree contigue dei Parchi nazionali e regionali formalizzate ai sensi della vigente normativa POSSONO ACCEDERE solo i residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua,

    Quindi da come leggo io non si puo’ accedere ne per la migratoria ne per la stanziale nell’ATC SA 2.

    • Eps scrive:

      c) la destinazione della rimanente parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale, ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali, a forme di gestione programmata della caccia previste dall’articolo 36 e seguenti.
      Forme di caccia programmata, sono per capirci gli ATC, ragione per cui, negli ATC vigono le condizioni di cui sopra. Cosa centra la migratoria, con la caccia programmata che e’ per la stanziale. Inoltre il decreto 159 del 14 agosto, disciplina le procedure per l’iscrizione agli ATC della Campania, ivi compreso l’ATC Salerno2. Cmq, spero che nel prossimo calendario venatorio, si chiarisca la vicenda per tutti………….salutiamo

  18. Ivan Adinolfi scrive:

    quindi se nelle aree contigue del parco possono accedervi soltanto i residenti anagrafici non vedo perchè questi debbano pagare la quota atc che a poco servirebbe allo stesso in quanto con 2000 contribuenti non riuscirebbe a pagare gli stipendi dei dipendenti e del presidente stesso laddove anche questi percepisse un compenso. quindi sarebbe più giusto smantellare l’atc 2 e dare la gestione delle aree contigue al presidente del parco come previsto dalla legge 394. Di conseguenza i residenti anagrafici avrebbero poco da gioire in quanto il presidente del parco potrebbe fare e disfare a suo piacimento come ad esempio aprire la caccia il 1° ottobre e chiuderla il 1° novembre.

    Ivan Adinolfi 

    • X ivan

      Non residenza anagrafica(cioè dove si è nati)ma solo residenza(cioè dove si vive)che e ben diversa,quindi se uno è nato in un comune poi diventata area contigua(ad es.quelli del cilento)poi risiede in un altro comune (dove non lo e) cmq non ci può andare a caccia li.Ad es.c’è un mio vicino di casa che è nato li ora vive a battipaglia(prov.salerno),può andare in tutta la campania a caccia ma non nell’atc sa2 aree contigue.

  19. Giacomo scrive:

    Non credo che sia così. Altrimenti si va di male in peggio ! Ma se la cosa si è messa sul fatto che non si può cacciare -nell’ATC 2 area contigua- vuol dire che si appende il fucile al chiodo !! Ce ne andremo a pescare se la caccia ce la vietano, nessun problema. :-D   :wink:     Salutiamo 

  20. Gino Melfi
    Non vorrei essere tacciato per colui che pensa sempre in negativo, ma se ho una perplessità ritengo giusto esporla a tutti, a cosa servirebbe altrimenti avere creato dei gruppi fb se non ad aprire un dibattito fra di noi ed a scambiarci idee, opinioni o suggerimenti non fosse altro per cercare di superare il problema?
    TEMA: AMBITO TERRITORIALE CACCIA SALERNO 2 ( AREA CONTIGUA PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DEL DIANO )
    Fino all’anno scorso abbiamo avuto accesso, e non solo i cacciatori della Provincia di Salerno ma anche tantissimi cacciatori della Provincia di Napoli, in quel territorio grazie ad un’escamotage che la Regione Campania adottò, sostituendo la parola RESIDENZA ANAGRAFICA IN RESIDENZA VENATORIA e determinando quell’area ATC SA 2. Avendo quell’area una grandissima estensio
    ne, la stessa, negli anni, ha ospitato circa 10.000 cacciatori Provinciali e non. Per la verità questa fù una giusta forzatura della Regione che ritenne non poter favorire i circa 3.000 cacciatori di quei posti a discapito dei restanti 7.000 che altrimenti ne sarebbero rimasti esclusi. E’ anche vero che la legge Nazionale 394 detta che all’interno di un’area contigua possano esercitarvi la caccia solo coloro che abbiano residenza anagrafica nei comuni insistenti all’interno del parco e dei comuni all’interno dell’area contigua. Ora si verifica che qualcuno stia richiamando il dettato della legge Nazionale creando l’ennesimo problema ad una situazione già pesante da sopportare per non solo i cacciatori Salernitani ma anche per quelli Napoletani e quant’altri usufruivano di quell’area per esercitarvi la propria passione. Sembra che il motivo scatenante
    sia stato posto in essere dal Presidente dell’ATC 2 SA, il quale vede ridotte le entrate economiche alle casse del proprio ambito dai 300.000 euro agli attuali 90.000 euro circa. Noi invitiamo gli addetti ai lavori ad una attenta riflessione, ed invitiamo i cacciatori di quel posto a non gioire su una situazione che potrebbe diventare anche per loro molto pesante. Basti immaginare che se quell’area diventa esclusivamente area contigua sparisce l’ATC, perchè, caro Presidente Liguori che motivo avrebbe a quel punto l’esistenza di un comitato di gestione ATC e l’area stessa sarebbe gestita direttamente dagli organi del parco. Riflettete bene, il Presidente del parco potrebbe aprire la caccia il primo di ottobre e chiuderla 31 dello stesso mese. per cui tutti uniti a sostenere le ragioni della pluralità perchè la carta vincente resta sempre solo quella. E comunque voglio avvisare tutti che in caso negativo, ho già discusso con De Stefano una possibile soluzione, ma aspettiamo a vedere. Un cordiale saluto Gino Melfi CONF.A.V.I.

  21. arcera BN scrive:

    Egr. Sig. Melfi, riporto testualmente il comma 2 dell’art. 36 della nuova legge n. 26. 

    comma 2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, a seguito di domanda all’amministrazione provinciale competente, da inoltrarsi dall’1 febbraio al 31 marzo di ciascun anno, ha diritto all’iscrizione come residenza venatoria in uno degli ATC istituiti nella regione, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento della quota d’accesso, ove la residenza anagrafica coincida con la residenza venatoria, il pagamento della quota di accesso entro il 31 marzo equivale a domanda. 
    Aspetto commento in merito GARZIE. 

  22. Max scrive:

    Che vuoi sapere?la residenza venatoria dove c’è posto la migratoria libera.

  23. Giacomo scrive:

    Vengo a riporre un’altra volta il quesito : il parco di Villa d’Agri Lagonegrino della Basilicata è stato messo in alcuni punti sul confine con la regione Campania su zone di caccia libera vedi per esempio confine con il comune di Montesano sulla Marcellana. Poichè la legge dice che bisogna rispettare una certa distanza dai confini di un parco dove non si può cacciare, questo cosa va a significare ? Che  io nelle mia Regione ho del territorio in cui non posso cacciare per rispettare quello che fanno in Basilicata i quali oltretutto non vogliono ammettere i cacciatori Campani sul loro territorio? Come vedete cari colleghi di passione se ne fanno di tutti i colori. Per quanto mi riguarda se in ATC 2 SA non si potrà più cacciare per me la caccia finiscxe quà. :-?   Salutiaaamo

  24. Max scrive:

    Questa è una legge nazionale noi fino ad ora abbiamo trovato degli escamotage,si sta cercando di ovviare a questa cosa,ma credo che il problema venga dall’atc sa2 .

  25. ilgermano56 scrive:

    Bello il titolo…” EPS CAMPANIA..SI RIPARTE” peccato che la felicità sia durata poco,il tempo di una curva,e già si è dovuti tirare il FRENO,e alla svelta anche. 

  26. ilgermano56 scrive:

    e fai bene a crederlo max..il problema viene dall’atc sa2…per far tornare tutto come prima basta eliminarlo. E’ l’unico sistema per far si che tutti ci possano cacciare…..De Liguori permettendo :wink:

  27. francesco scrive:

    salve ragazzi di sicuro avete gia saputo che il tar ha chiuso la preapertura in regione campania avete gridato vittoria prima che finisse la battagla ma ricordatevi che siamo all inizio di una lunga battaglia ci stanno anzi vi stanno prendendo in giro perche cera da aspettarselo e ripeto vi stanno prendendo in giro perche io come dissi all inizio non ho pagato e non paghero perche questo e lunico modo per far valere i nostri diritti di cacciatori e invito anche voi a non pagare.ricordate non finisce qui di sicuro faranno altre modifiche

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