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Sardegna: le proposte di Caccia Natura Liberta

| 8 giugno 2012 | 17 Comments

A seguito delle vicissitudini del calendario venatorio in Sardegna 2011/2012, riformulato per quattro volte, l’Associazione “Caccia Natura Libertà”, che mi onoro di rappresentare Visto lo Statuto speciale della Sardegna (L. Costituzionale 26 febbraio 1948 n.3 art. 3 let.I), ha proposto nelle competenti sedi Istituzionali , il proprio calendario venatorio svincolato da un eventuale documento unitario con le altre associazioni e ha chiesto di valutare tale proposta in applicazione coerente delle normative vigenti.
Caccia Natura Libertà ha elaborato la propria richiesta in virtù della legge quadro sulla caccia n. 157/92, come modificata dall’approvazione della legge Comunitaria, sul documento “ORNIS Key Concepts “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici riportante le date per decadi di inizio e fine del periodo riproduttivo e inizio della migrazione prenuziale, sulla direttiva 147/2009/CE in analisi delle sovrapposizioni fra l’ inizio e la fine del periodo riproduttivo e apertura e chiusura della caccia.
Abbiamo chiesto al Presidente della Regione Sardegna di utilizzare tutti gli strumenti necessari per la piena applicazione dell’autonomia in materia di caccia come l’impugnativa presso la Corte Costituzionale dei criteri minimi uniformi (vedi sentenza 329/2008 autonomia Trento e Bolzano) per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituiti col decreto del Ministro dell’ambiente (Pecoraro Scanio) per conflitto di attribuzione tra enti.
Considerato che il ricorso al Consiglio di Stato contro il calendario venatorio sardo, proposto dalla L.A.V. (lega Antivivisezione) e supportato dall’Ispra, non tiene conto che tali criteri minimi son già previsti dalla legge 157/92 riferiti alla specie cacciabili e ai periodi di caccia, pertanto spetta alla Regione Sardegna in base agli articoli 4,6 del D.P.R. 357/97 (così come modificato dal D.P.R. 12.3.03, n. 120) dettare le norme previste per la tutela degli habitat delle specie di flora e fauna che stazionano in queste aree della Rete Natura 2000 e quindi il decreto ministeriale sarebbe invasivo delle competenze regionali.
Per tutti coloro che fossero interessati a conoscere la proposta del calendario venatorio sardo 2012/2013 potranno visionarlo sul sito www.cspt-italia.it .
Un cordiale saluto Il presidente “Caccia Natura Libertà”

Antonio Pisano
Cagliari 06/06/2012

Scarica il comunicato: Comunicato_CNL

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Category: Sardegna

Comments (17)

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  1. Argo scrive:

    Sig. Pisano, sostanzialmente questa proposta di calendario migliora molto rispetto a quello della scorsa stagione venatoria, tuttavia c’é da rilevare che il Beccacino è improponibile fino al 10 Febbraio visto che non si può prelevare alla posta, le anatre sarebbe utile portarle tutte al 10 Febbraio magari con numero di prelievo simbolico altrimenti ( parere personale ) meglio chiudere gli anatidi al 31 Gennaio visto che le anatre di maggior interesse venatorio non sono contemplate al 10 Febbraio. Rimangono Beccaccia e turdidi. La Beccaccia al 20 Gennaio è penalizzante per chi si dedica a tale specie, idem per i turdidi che a parere mio si possono portare fino al 10 Febbraio con i dati dell’osservatorio Regionale Faunistico. Al limite penso che meno del 31 Gennaio per il Tordo bottaccio, non si possa discutere.

    Cordialità. 

    • Antonio Pisano scrive:

      X Sig. Argo:Il beccacino (spec 3) è stato proposto al 31 gennaio, per la beccaccia ho fatto riferimento se la regione Sarda possiede dati propri si può posticipare a tutto gennaio, per le anatre non spec di maggior interesse venatorio decide il comitato Faunistico in quanto può scegliere sui dati posseduti.Il problema maggiore resta il fatto che la Regione vuole applicare i criteri minimi del decreto 17 ottobre 2007(fatto dall’ex Ministro Pecorario Scanio)recepito dal decreto Soru del  7 marzo 2007 che vieta la caccia alle specie ornitiche nelle zone umide e negli ambienti steppici, PER QUESTO ABBIAMO CHIESTO ALLA REGIONE SARDA D’IMPUGNARE ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL DECRETO PECORARIO SCANIO. ARGO hai detto bene in un altro post…Le zone umide sono tutte chiuse in quanto risultano essere Z.S.C. zone speciali conservazione :evil: :evil: :evil:

  2. pietro dalla sardegna - Arzachena (ss) scrive:

    sig. Pisano, discorso canna rigata: le armi bolt acion e lever action hanno capienza ben oltre le 2 cartucce a caricatore ma possono essere usate a caccia perchè sono a ripetizione manuale. Spero non venga a nessun controllore l’idea di controllare il serbatoio/caricatore in presenza di tali armi!
     Altro punto, non si capisce se le armi a canna rigata possono essere usate solo durante una battuta o se come spero di aver capito, tali armi siano utilizzabili per la volpe durante la battuta??!!
    caccia alla pernice/lepre: troppe 5 giornate, meglio 3 massimo 4 con inizio la terza domenica di settembre. Perchè poi solo due lepri? Qui in gallura ad esempio se ne potrebbe consentire 1 a giornata per 3/4 giornate a seconda delle giornate di apertura perchè i numeri lo consentono.
     In fine bisogna attuare il silenzio venatorio per  almeno 15 gg dalla chiusura della nobile stanziale al 01/11! I dati in mio pssesso confermano che il silenzio venatorio quando è stato praticato, ha consentito di sparare tordi e colombi per tutta la stagione!!!

     

    • Giovanni59 scrive:

      Concordo e confermo su eccessiva pressione su stanziale e sul silenzio venatorio x 2/3 settimane dopo la stanziale, anche x evitare in mancanza di selvaggina migratoria qualche tentazione di troppo…. :roll:

      • Alessandro federighi scrive:

        Giovà ma ancora col silenzio venatorio???ma siamo i soliti masocchisti…………guarda che quest”anno l”UFFICIO ASSESSORATO proporrà 2gg alla tortora, 4 mezze gg alla pernice a OTTOBRE(quindi il mese è finito), anche il silenzio vuoi????Poi bekka chiusa all”10/01 e tordi al 20/01…………quindi mi tagli settembre,tu togli ottobre(perchè va bene a te)poi tolgono gennaio x bekke………..quindi i cani da piuma conviene appenderli………………………….dai continuiamo cosi!!!!!!!!!!!!! :( :( :( :(

        • pietro dalla sardegna - Arzachena (ss) scrive:

          Alessandro il silenzio venatorio varrebbe se la caccia partisse la 3a domenica di settembre. Con queste proposte però va tutto a farsi fottere, noi compresi 

        • Alessandro federighi scrive:

          Pietro nn sono d”accordo su stò punto e lo sai……..nn credo che tale silenzio serva in un contesto come il ns dove fino a tale data la caccia è aperta da 3/4 mezze gg,,,,,,,,,,,,,,,,,quindi con calendari cosi nn cederei nessuna giornata ,tanto nn paga ………………….ciao !!!!!!!!!! 8) 8) 8)

  3. Alessandro federighi scrive:

    Sig.Pisanu per il discorso mezzi di caccia consentiti: più complicato di cosi è difficile crearlo………….bastava copiare art.13 l. 157/92 e si era in pace col mondo………..la legge regolamenta il calibro ,colpi e anima nei fucili da caccia,mentre se è a retrocarica o avancarica è ininfluente………………cerchiamo di fare proposte più fluide e chiare,,,,,,,,,,,,,,parere personale sia chiaro, critica costruttiva………..la saluto 8-O

  4. alessandro cannas scrive:

    Le indicazioni dell’ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida ai Calendari venatori……, (categorie SPEC) sono direttamente le conclusioni solo dell’ente BirdLifeInternational e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e  non solo sui dati di BirdLifeInternational.   (Allodola, Pavoncella, Tortora, Quaglia, Beccaccia, Codone)

  5. Antonio Pisano scrive:

    Oggetto:”Limitazione numero colpi armi semiautomatiche ad anima rigata” La Legge Regionale Sarda 21 gennaio 2011 n.5 ha modificato l’art. 41 della Legge Regionale Sarda sulla caccia,introducendo al comma 1° “L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia O A CANNA RIGATA a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40″Considerato che sicuramente su questo tema si arriverà ad un parere giuridico appropriato della Corte Costituzionale,VISTO lo scambio di opinione tra due autorevoli esperti il Dott. Mori e Prof. De Maria il primo affermava,sostenuto anche dalla Cassazione che i fucili a canna rigata semiautomatici possono avere un serbatoio senza limitazione di colpi,salvo quelli previsti per quel modello;Il prof. De Maria concludeva che “nel senso che non esiste,nella legislazione Italiana una limitazione dei colpi del serbatoio dei fucili e delle carabine semiautomatiche a canna rigata in relazione all’esercizio dell’attività venatoria ordinaria.CONSIDERATO che la norma vigente prevede che la caccia alla volpe è consentita mediante il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al cinghiale, viste le due Convenzioni che possono collegarsi a questo problema sono quella di Parigi del 18 ottobre 1950 recepita in Italia dalla L.24/11/1978 n. 812 art. 5 c 1° lett. e “dei fucili da caccia a ripetizione o automatici suscettibili di contenere più di due cartucce”E infine Convenzione di Berna 19 settembre 1979 art.8 e 9 dove si cita ” Le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione e ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa.Il mio umile parere è DUE CARTUCCE IN SERBATOIO ED UNA IN CANNA. IN BATTUTA ALLA POSTA E RISPETTARE LE DISTANZE E GLI ORDINI DEL CAPOCACCIA. Cordialmente 8)

    • pietro dalla sardegna - Arzachena (ss) scrive:

      sig. Pisano ha scritto un tema e non ha detto niente. la convenzione di berna limita i colpi per le armi a canna liscia stop. Il capo caccia non ha titolo a dirmi quanti colpi devo mettere e quali armi devo usare. Le armi bolt action e lever action eseendo a ripetizone manuale non rientrano mai in limiti di caricamento. 

  6. Alessandro federighi scrive:

    pisano si è dimenticato di precisare del perchè Mori sostiene tale tesi e la cass. gli ha dato ragione e ciò appare su una relazione del giudice in tal senso:cosi riportava in breve:la 157/92 è una legge in armonia con tutte le direttive ue,il fatto che in 20 anni nn sia sotto infrazione ne è la conferma,sulla rigata tutti gli ungulati vengono prelevati in base a piani di abbattimento(cinghiale escluso)quindi il numero di colpi è ininfluente sui capi da abbattere,mentre per il cinghiale prelevato in battuta,la convenzione di berna è altresi rispettata,visto che il numero di accrescimento della specie nn ne comporta il pericolo x la sua popolazione,ecco perchè il non limitare i colpi sulla rigata è plausibile e in linea con tutte le direttive ue………………detto questo la saluto !!!!!!!!!!1

  7. Antonio Pisano scrive:

    Sig. Federighi :Il dott. Mori ha sostenuto quello che diceva l’art.13 della 157/92 che è carente dalla sua nascita a indicare i colpi in serbatoio(non sono indicati) della rigata.La Cassazione ha fatto riferimento solo a quello che diceva la Legge.Cordialmente

    • Alessandro federighi scrive:

      Sig. Pisanu ,lei è molto attento nel trovare documenti relativi alla ns passione,mi sembra strano che nn abbia letto il documento a cui faccio riferimento ,scritto da Mori ,che nella sostanza diceva quello che io le ho riportato,,,,,,,,,,,la 157/92 nn è carente nell”art.13 ,ma è cosi che il legislatore lo voleva,in armonia con leggi e direttive ue ………….saluti :roll:

  8. Antonio Pisano scrive:

    Sig Pietro da Arzachena mi stia a sentire sulle armi bolton action siamo d’accordo :L’attività venatoria con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi,a ripetizione e semiautomatico,con caricatore contenente non più di due cartucce, PER QUALE MOTIVO ci devessere disparità di trattamento con un fucile semiautomatico a canna rigata con 5 o 10 colpi ? Questa disparità è sanzionabile perchè Secondo il sottoscritto quì si applica l’art. 8 della Convenzione relativa alla Conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa(Adottata a Berna il 19 settembre 1979)ART 8  “in caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all’allegato 3°ecc ecc le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione e in particolare ai mezzi indicati nell’allegato 4° OVVERO :Armi semi-automatiche o automatiche il cui caricatore può contenere più di due cartucce.Saluti

  9. Alessandro federighi scrive:

    ………la risposta glielo ho data io sulla relazione Mori…………selettiva,,,,,,la caccia agli ungulati è SEMPRE selettiva su piano di abbattimento, unica eccezzione il cinghiale in battuta,ma i numeri di incremento della popolazione del suide ,nonostante la caccia ,rendono ininfluente l”uso di rigate a 5 colpi……….pensa veramente che la UE se fosse come lei dice,nn ci avrebbe messo sotto infrazione???magari su consiglio di qualche ns  “amico”???saluti 8-O 8-O

  10. Antonio Pisano scrive:

    Sig. Alessandro secondo me non se ne sono accorti, perchè non è facile spulciare Leggi Nazion. Region.- Direttive,sentenze e regolamenti Comunitari. Cordialmente

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