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Umbria: ANLC, Relazione sulle Deroghe

TAVOLA ROTONDA

Applicazione della Direttiva Uccelli 2009/147/CEE

Deroghe: quali prospettive?

Per la determinazione della così detta piccola quantità, quale contributo possono fornire gli Osservatori Faunistici Regionali

10 settembre 2011

Villa Fidelia, Spello (PG)

Organizzazione a cura della Provincia di Perugia

RELAZIONE SU “DEROGHE, QUALI PROSPETTIVE?

RIFERIMENTI

Legge 3 Ottobre 2002, n. 221

1)      Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di “Protezione della Fauna Selvatica e del prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva  147/2009 CEE”;

2)      Indirizzi sull’applicazione dell’ART 9, paragrafo 1 lettera a) contenimento e lettera c)  modica quantità.
OBIETTIVO DEL TAVOLO DI LAVORO

L’indirizzo  di questo Tavolo  vuole essere un punto di partenza  per la corretta applicazione del prelievo in Deroga in ottemperanza ai criteri della lettera c) della Direttiva Comunitaria.

L’applicazione  della  normativa prevede il rispetto e l’utilizzo di parametri  ben precisi, al fine di non compromettere lo status di conservazione di una determinata specie e garantire contestualmente il mantenimento delle tradizioni venatorie degli Stati aderenti all’U.E.

Punto centrale dell’applicazione del regime di Deroga è la determinazione del quantitativo prelevabile per singola specie durante il periodo di  fruizione, quantitativo che oggi il mondo scientifico nazionale di riferimento dichiara di non essere in grado di determinare con sicurezza.

Recenti e ulteriori sollecitazioni sul tema da parte della Commissione Europea  aprono  nuove  opportunità  per la determinazione del  calcolo delle “piccola quantità”, utilizzando nuove metodologie che i Servizi Tecnici della DG Ambiente sono disposte a valutare, sulla base di dati forniti dalle singole Regioni.

Analisi dell’applicazione del regime di Deroga di cui alla lettera a).

Prima di addentrarci nella disamina di questa possibilità prevista dalla Direttiva Europea, si vuole sottoporre all’attenzione dei partecipanti  alcuni aspetti, sicuramente non secondari dell’applicazione della Deroga lettera a), la quale, tra le proprie peculiarità, autorizza anche l’intervento cruento per favorire il contenimento numerico delle popolazioni di avifauna per la prevenzione dei danni alle colture agricole causati dalla stesse, in assenza di risultati significativi ottenuti tramite l’uso di sistemi di dissuasione incruenti.

La necessità di un dibattito o, più semplicemente, di un chiarimento tecnico da parte dell’ISPRA sull’applicazione giuridicamente corretta del regime di Deroga in base alla lettera a) della Direttiva Comunitaria è oramai inevitabile, tenendo conto che il fine di questa procedura ha per l’appunto lo scopo di contenere al minimo sopportabile la perdita del reddito agricolo procurato dall’espansione oramai incontrollata di una specie classificata anche nella nostra Regione non solo più svernante, ma anche “nidificante”: lo Storno.

Se però, per il conseguimento di risultati soddisfacenti finalizzati alla prevenzione e al contenimento dei danni alla colture agricole tramite l’abbattimento di un contingente predeterminato di Storni, non è data la possibilità di usare tutti i mezzi leciti previsti dalle normative vigenti , ecco che si ravvisa l’URGENZA di ridiscutere il “rimodulato parere negativo” emesso dall’ISPRA circa l’utilizzo di mezzi da richiamo previsti e non espressamente vietati dalla legge 157/92, al fine di non vanificare le finalità espressamente adottate per l’applicazione del regime di Deroga di cui alla lettera a) della Direttiva.

Analizzando la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409 CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, che indica, tra le altre cose, anche l’iter procedurale per la Deroghe ai divieti generali, compresa la lettera a), non siamo riusciti a trovare neanche sulle diverse sentenze di riferimento della Corte di Giustizia Europea  limitazioni specifiche e tassative sul divieto d’uso di mezzi da richiamo leciti durante il periodo di applicazione del regime di deroga in esame.

Anzi, in un paragrafo, la Guida cita: Par. 3.4.19 pagina 52: “È comunemente accettato che alcune specie di uccelli cacciabili possono compromettere gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) al di fuori della stagione venatoria autorizzata a norma dell’articolo 7. È inoltre comunemente accettato che per salvaguardare tali interessi talvolta l’unica soluzione soddisfacente è l’eliminazione degli uccelli. Sotto questo profilo, sembrerebbe ragionevole considerare il ricorso alla caccia come un mezzo legittimo per la salvaguardia degli interessi menzionati nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a). Naturalmente, in questo caso, la caccia persegue fini non ricreativi, ossia la prevenzione dei danni”.

Al paragrafo 3.5.13 troviamo scritto: “Nella causa C-79/03, relativa alla caccia con i vergelli per evitare gravi danni alle colture nella Comunità di Valenza, Spagna, la Corte ha statuito sull’esistenza di alternative e sulla pertinenza di questo tipo di caccia per evitare danni. A parere della Commissione, vi sono altre soluzioni soddisfacenti per prevenire gli asseriti gradi danni causati dai tordi alle colture di viti e ulivi (ad esempio, la caccia con il fucile o l’impiego di cannoncini sonori, utilizzati con successo nel territorio di altre Comunità autonome spagnole). Secondo le autorità spagnole la caccia con i vergelli fornisce una soluzione soddisfacente per prevenire i danni, dato che per quanto riguarda i cannoncini sonori, il loro costo è troppo elevato rispetto al valore dei danni subiti e il loro utilizzo rischierebbe di provocare incendi, mentre l’uso di fucili comporterebbe un aumento delle licenze di caccia e un ampliamento del periodo di caccia”.

Da quanto sopra riportato non si rileva alcun accenno al divieto di  utilizzo di richiami di qualsiasi tipo, né vivi, né tantomeno artificiali o in plastica.

Con Parere UL 2006/646 del 25 gennaio 2006 l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha peraltro sancito che la Legge 11 febbraio 1992, n° 157 “non assimila e né tanto meno equipara gli stampi artificiali ai richiami vivi. Gli stampi artificiali sono oggetti inanimati aventi la sola funzione di imitare nelle fattezze alcune specie avifaunistiche e che, peraltro, non svolgono la stessa funzione dei richiami vivi”.

Lo Storno, selvatico gregario per eccellenza, se insidiato perlomeno con l’utilizzo di richiami in plastica, girandole e girelle, garantirebbe un risultato concreto, assolvendo in pieno ai criteri e alle esigenze applicative del regime di deroga non solo finalizzato alla prevenzione dei danni alle colture agricole, ma anche alla collegata e non secondaria esigenza del raggiungimento del contingente numerico di Storni da abbattere, senza peraltro comprometterne la consistenza della popolazione.

La deroga al divieto generale peraltro (previo abbattimento) è applicata “in assenza di altre soluzioni soddisfacenti” e del mancato funzionamento di sistemi di dissuasione sonora e visiva e non possiamo accettare che i titolari di porto di fucile per uso di caccia regolarmente autorizzati al prelievo vengano equiparati a “dissuasori”.

In relazione poi alle procedure previste per la richiesta all’ISPRA dell’applicazione del regime di deroga in ottemperanza all’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva Comunitaria, che in Umbria è regolata dall’art. 34/bis della Legge Regionale 14/94 e successive modifiche, è di vitale importanza rafforzare una collaborazione sinergica tra le Province, delegate alla corretta applicazione delle norme previste e l’Osservatorio Umbro degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche, formalmente istituito con la legge regionale sopra citata, per definire collegialmente e rapidamente le procedure e gli strumenti idonei per la quantificazione tecnicamente e scientificamente inconfutabile delle popolazioni di avifauna nidificante e svernante oggetto di eventuali e necessarie applicazioni del regime di deroga ai sensi della lettera a).

La valenza tecnica degli Osservatori, ove istituiti, è peraltro riconosciuta e rafforzata sul tema anche dalla recente approvazione dell’art 42-ex art. 43 della Legge Comunitaria 2009 e non possiamo pertanto che aspettarci da parte dell’ISPRA, tenuta a emettere pareri obbligatori e vincolanti in tema di applicazione delle deroghe, l’accettazione dei dati elaborati da organismi territoriali deputati a tale compito.

La Provincia di Perugia, relativamente allo Storno, ha affinato le procedure standard di rilevamento e censimento inoppugnabili di una delle specie “critiche” che rendono necessaria l’applicazione del regime di deroga di cui alla lettera a) della Direttiva Comunitaria, assolvendo puntualmente agli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dei danni alle colture agricole, con la partecipazione attiva del mondo venatorio sia in fase di conteggio numerico delle popolazioni svernanti e nidificanti, sia nella fase operativa del necessario e previsto contenimento numerico della specie.

Analisi dell’applicazione del regime di Deroga di cui alla lettera c) .

Le deroghe ai divieti generali sono autorizzate per tutti gli Stati membri dell’U.E. che ne fanno richiesta e ricorso per la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di specie di avifauna in piccole quantità.

E’ proprio la dicitura “altri impieghi misurati“, come già stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza C-182/02, che autorizza la caccia a fini ricreativi  nei periodi indicati all’art. 7, paragrafo.4, come un impiego misurato autorizzato dall’art. 9, paragrafo 1, lett. c) della Direttiva 79/409 CEE, così come la cattura o la cessione di uccelli selvatici anche al di fuori dei periodi stabiliti per la caccia.

Tuttavia, al fine di applicare il regime di Deroga per la lettera c) è necessario rispettare dei parametri ben precisi che la Guida Interpretativa indica, non lasciando spazio a altre interpretazioni:

Presupposti fondamentali del regime di deroga autorizzato, risultano:
1. La chiara esplicitazione delle motivazioni che giustificano il regime di deroga;
2. L’attestazione della mancanza di soluzioni alternative;
3. Il calcolo corretto della piccola quantità;
4. La definizione dei mezzi, impianti e metodi di cattura autorizzati;
5. La definizione delle circostanze di tempo e di luogo;
6. L’attivazione di un sistema di controllo;
7. L’attivazione di un sistema di monitoraggio atto a garantire il rispetto delle piccole quantità;
8. La definizione delle condizioni di rischio e l’individuazione delle autorità abilitate.

Rispettati i parametri  lo Stato membro o, nel caso dell’Italia, Regioni e Province, possono utilizzare questa preziosa concessione  per permettere l’attività venatoria a determinate specie tradizionali, il cui status di conservazione sia comunque favorevole e non a rischio.

Uno dei principali “veti” che negli ultimi anni ha creato dissapori e incomprensioni tra mondo venatorio, scientifico e politico, è la più volte dichiarata impossibilità da parte dell’ISPRA di emettere pareri favorevoli alle richieste di applicazione del regime di deroga ai sensi e nel rispetto della lettera c), a causa di ripetute dichiarazioni di “assoluta mancanza di dati sufficienti per determinare il calcolo delle piccole quantità a livello nazionale” relativamente alle specie per le quali ne è stata più volte richiesta l’applicazione.

Apriamo una parentesi per evidenziare, dopo aver letto gli Atti in materia della Regione Veneto, come l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS)  nel 2005, su specifica richiesta di stabilire la “piccola o modica quantità”, risponde alla Regione Veneto tramite parere ben dettagliato e motivato da ulteriori acquisizioni di dati esteri in data 9 maggio 2001, concedendo contingenti numerici ben precisi  per il prelievo in deroga delle specie Pispola, Fringuello e Peppola.

Nella missiva inviata dall’ISPRA-ex INFS alla Regione Veneto in data  9 febbraio 2011, l’Istituto indica quali sono i testi e i mezzi per valutare lo stato di conservazione di una determinata specie (dati Birdlife),  i quali  sono  presi ufficialmente come riferimento anche dalla Commissione Europea.

Tuttavia questa volta l’ISPRA, a distanza di sei anni, non fornisce nessuna indicazione circa la “piccola quantità” prelevabile per singola specie richiesta, rimarcando ancora una volta l’impossibilità di quantificarne l’eventuale prelievo, vista la scarsità di reperire dati a livello Europeo per le specie oggetto dell’applicazione del regime di deroga ai sensi della lettera c).

E’ difficile comprendere quindi come sia stato possibile nel biennio 2005/2006 esprimere un parere tendenzialmente favorevole formulando la piccola quantità prelevabile per singola specie richiesta, per poi successivamente ritrovarsi impossibilitati nel quantificare il numero di soggetti prelevabili per ogni singola specie oggetto di richiesta di deroga.

Tale lacuna procedurale e conoscitiva risulta essere di estrema gravità per un Istituto “Scientifico” Nazionale deputato a tale compito e evidenzia la grave contraddizione in cui si trova l’unico Ente attualmente delegato a fornire pareri scientifici in materia e che puntualmente, da anni, disattende.

L’arroccata posizione dell’ISPRA sul diniego a formulare pareri certificati sulle deroghe, oltre ad essere di ostacolo all’esercizio di una competenza riconosciuta dall’art. 19/bis della 157/92,  può palesarsi come illegittima per violazione di un preciso obbligo di legge.

Ci dica in sintesi l’ISPRA se il Fringuello (tanto per citare una delle specie annualmente richieste in deroga) è da considerarsi specie dichiaratamente “a rischio” in base a documenti comunitari o specie con popolazioni stabili o in aumento sia negli areali di nidificazione che di svernamento, avallando i dati diramati da Birdlife, ma non ci ripeta sistematicamente che si trova nell’impossibilità di fornire dati certi a livello nazionale.

Consideriamo e rimarchiamo che non sono state attualmente emanate per nessuna delle specie tradizionalmente richieste “in deroga” particolari informative circa il cambiamento o il peggioramento del relativo status di conservazione, né che si siano verificati fattori climatici sfavorevoli in grado di comprimerne in maniera sensibile le popolazioni.

La ricerca di questa certezza è strettamente collegata, come più volte affermato, dalla disponibilità di informazioni aggiornate, numericamente consistenti e, soprattutto, non a macchia di leopardo, ma omogenee su tutto il territorio Nazionale.

Al fine di raggiungere questo risultato è chiaro come gli Osservatori Faunistici siano un mezzo strategico per il mondo scientifico, venatorio e istituzionale, in grado di fotografare le diverse realtà territoriali di competenza in modo capillare e incontrovertibile.

La dislocazione regionale di questi Istituti correttamente funzionanti, permetterebbe  una percezione più oggettiva del fenomeno delle migrazioni pre-post nuziali, oltre che fornire un quadro più concreto circa lo status di conservazione delle specie di avifauna su tutto il suolo italiano.

Ad oggi gli Osservatori Regionali funzionati e dotati di una vera struttura, impegnati in studi ed acquisizione di dati, sono in numero estremamente irrisorio e, permetteteci questa considerazione, l’ISPRA-ex INFS non ne ha mai sollecitato l’istituzione alle Amministrazioni.

Ponendo comunque l’ISPRA come vertice di una piramide ideale con il compito di raccogliere, valutare e formulare precise indicazioni in materia faunistico-venatoria, gli Osservatori Regionali diverrebbero così dei mezzi fondamentali di ricerca, permettendo di arrivare alla già citata omogeneità di dati unita ad un capillare centro di raccolta informazioni su scala nazionale, con tutti i benefici scientifici del caso.

Noi non dimentichiamo, e oggi ricordiamo, l’indicazione che ha fornito con nota ufficiale Nicholas Hanley, quale responsabile dell’Unità Operativa Deroghe della Commissione Europea, all’INFS il 19 dicembre 2005 circa “la responsabilità dello Stato Membro a determinare le piccole quantità sulla base delle migliori informazioni disponibili” in relazione al Fringuello, Prispolone,Pispola, Peppola e Frosone,

Metodi alternativi, anche supportati da solide argomentazioni scientifiche, potrebbero dunque essere accettati.” conclude con la nota lo stesso Hanley, aggiungendo un’ulteriore osservazione che,  nel caso dell’Umbria, porta la Regione ad essere già “competitiva” in questo senso: Al posto dei parametri calcolati, verosimilmente potrebbe essere molto più facile attivare conteggi di uccelli realmente presenti in Italia durante l’inverno ( ad esempio conteggi ai passi alpini) e Appenninici, aggiungiamo noi.

E’ bene sottolineare come l’Umbria sia stata una delle primissime Regioni italiane a dotarsi di un Osservatorio degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche che, tuttavia e con un certo rammarico, non è ancora a pieno regime relativamente allo studio, al censimento e alla determinazione di alcune delle popolazioni di piccola avifauna di interesse venatorio, specificatamente per quelle per le quali si è costretti a richiedere spesso inutilmente l’attivazione del prelievo in regime di deroga.

Storno a parte, per il quale la Provincia di Perugia è in piena attività da tempo con iniziative concordate con il mondo venatorio circa il monitoraggio della specie sia durante la migrazione post-nuziale e relativo periodo di svernamento, sia durante il periodo della riproduzione attraverso il censimento primaverile dei nidi, non riscontriamo da parte dell’Osservatorio la giusta sensibilità “politica” sul tema, riconoscendogli però i giusti meriti relativamente ad altri studi e pubblicazioni.

I dati significativi e interessanti sullo status dello Storno hanno permesso di arrivare a conclusioni importanti circa la massiccia distribuzione della specie nella nostra Regione e, soprattutto, la dimostrazione inconfutabile di come questa specie sia diventata progressivamente “sedentaria e incidente” sull’economia agricola dell’Umbria, sia areale di riferimento per lo svernamento di massici contingenti in fase di migrazione autunnale, che ne consiglierebbero procedure di attivazione del prelievo in regime di deroga anche ai sensi della lettera c) della Direttiva Comunitaria.

Oltre il progetto “Storno” vogliamo citare i due anni di monitoraggio (2008/2009) sul Fringuello, sui Turdidi e sul Colombacio che la Provincia di Perugia ha attivato attraverso il monitoraggio visivo (conteggio di uccelli realmente presenti durante l’inverno, come suggerito nel 2005 da Nicholas Hanley) effettuato tramite la collaborazione dei numerosi titolari di appostamenti fissi nelle più importanti e ormai arcinote direttive migratrici appenniniche umbre.

A sostegno del lavoro di ricerca tramite censimenti visivi della fauna selvatica effettuati dalle Istituzioni locali tramite la collaborazione del mondo venatorio, costituito (è bene sottolinearlo una volta per tutte) da soggetti istruiti, preparati e tecnicamente affidabili, citiamo il “Progetto Beccaccia – Ali d’Italia”, imperniato da alcuni anni sul conteggio visivo della specie in periodo tardo invernale  in aree particolarmente conosciute e vocate, nelle quali possono essere riscontrate le famose “buttate” (soste temporanee per soddisfare esigenze alimentari).

Metodi quindi in perfetta sintonia con i suggerimenti della stessa Unità Operativa Deroghe della Commissione Europea e che, se attuato in maniera continuativa ed organizzata, permetterebbe a nostro avviso, per il delicato problema dell’applicazione delle deroghe oggetto della Tavola Rotonda, il calcolo della “piccola quantità” con metodo rigoroso e scientificamente ineccepibile di una specie di tradizionale interesse venatorio, in linea con le i principi della caccia a fini ricreativi riconosciuta dalla stessa Direttiva Comunitaria

Iniziative “locali” supportate da procedure tecnicamente ineccepibili come questa, una volta trasmesse all’ISPRA, permetterebbero oltremodo di avere un quadro più indicativo per singole specie se in ogni Regione fosse istituito e reso operativo l’Osservatorio Faunistico.

Al fine di raggiungere questo obiettivo l’Associazione Nazionale Libera Caccia, attraverso le proprie strutture organizzate sul territorio, rinnova la sua disponibilità a stimolare e proporre iniziative in materia all’Osservatorio Faunistico Regionale Umbro e ai Servizi Gestione Faunistica delle Amministrazioni Provinciali, affinché venga affinato definitivamente il lavoro di ricerca e di censimento visivo della piccola avifauna e della fauna migratoria di interesse venatorio in genere nei due periodi più significativi e in aree conosciute di transito:

-durante il passo autunnale, nei mesi di ottobre e novembre;

-durante il ripasso pre-nuziale, nei mesi di febbraio-marzo e aprile.

Invitiamo con forza, a conclusione della relazione, l’Osservatorio degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche e i Servizi Gestione Faunistica delle Province di Perugia e Terni a predisporre tutte le iniziative atte a formulare all’ISPRA, per la corrente stagione venatoria, richiesta di applicazione del prelievo in deroga per la specie Fringuello, ai sensi della lettera c) della Direttiva Comunitaria e in base ai dati forniti da Birdlife sulla consistenza della specie per il corretto calcolo della “piccola quantità”.

La nostra Associazione metterà a disposizione delle Istituzioni i documenti legislativi, gli atti, le schede e le relazioni tecniche necessarie già opportunamente predisposte per la determinazione della “piccola quantità” prelevabile già calcolata, che andranno ad arricchire il lavoro di rilevamento sulla specie effettuato congiuntamente tra la Provincia di Perugia e l’Osservatorio negli anni 2008/2009 e che ci auspichiamo consentirà ai cacciatori umbri di usufruire finalmente di una forma di prelievo tradizionale legittimata in altre Regioni (Veneto e Lombardia).

Luca Stincardini – Ufficio Tecnico Legislativo Fauna Selvatica  ANLC

Allegato: SCARICA LA RELAZIONE DEROGHE


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4 Risposte to “Umbria: ANLC, Relazione sulle Deroghe”

  1. nicola la spezia
    15 settembre 2011 at 11:35 #

    gli osservatori regionali sono sicuramente piu’ attendibili dell’ISPRA, anche perche’ lo stesso ISPRA non ha mai avviato studi in materia. Come prevede la 157 in mancanza di dati le regioni si possono avvalere degli osservatori, quindi mi chiedo il parere vincolante dove se lo sono presi? Queste cose sono di una enorme importanza, ma evidentemente serve a qualcuno sorvolare….. Abbiamo a disposizione la lettera C ( piccola quantità ) e caccia tradizionale, ma evidentemente i nostri politici dell’alfabete sanno solo A, B….. studiando un po’ scopriranno che esistono tante lettere, fino alla Z.

  2. Bekea
    17 settembre 2011 at 10:58 #

    Scusa il ritardo. Dopo aver letto la tua relazione devo farti i miei complimenti per l’esauriente risposta data sulla questione deroghe. Chiare e precise le descrizioni e i ragionamenti sulle lettere a e lettera c della Direttiva Comunitaria. Bravo Luca , complimenti ottimo lavoro

  3. Traica Roberto
    17 settembre 2011 at 12:54 #

    In bocca al lupo a tutti i cacciatori del pianeta Italia

  4. Alessandro federighi
    22 settembre 2011 at 17:30 #

    Scusa Stinluc se uso il tuo post per far sapere ai colleghi che anche oggi nella sala Angioy della provincia di SS si è svolta la 3^ riunione per la presentazione del PFV,con relativi ATC,,,,,,Pochi sindaci presenti ,nessuna AAVV,solo ANLC rappresentata dal dott. Maieli,avvisato da me dell”evento,,,,,il ns presidente regionale Clemente , assente ,continua a latitare,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,se non mediamo ora che discutono del pfv con i sindaci, dopo sarà tardi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,adiosu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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