2:33 pm - giovedì maggio 17, 2012
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La tarantella dello storno

storni in voloLA TARANTELLA DELLO STORNO

In questi ultimi mesi sembra che vi sia in atto tra relazioni convegni ecc. una corsa, fatta soprattutto di chiacchiere, a rendere in un modo o nell’altro cacciabile una specie, tra le più numerose d’Italia, che ancora non si capisce bene come mai non lo sia “ LO STORNO”.
Partiamo dall’inizio della vicenda; nel 1997 con un decreto dell’allora presidente del consiglio dei ministri, lo storno (insieme ad altre specie) viene depennato dall’ART 18 della legge 157/92, perché non menzionato nell’allegato II/II della direttiva U.E, da allora il prelievo di detta specie è affidato allo strumento delle deroghe regionali.
Prima di addentrarsi nella questione deroghe bisogna fare una premessa; la soluzione migliore per garantire il prelievo dello storno a livello nazionale sarebbe quella di reinserirlo nell’elenco delle specie cacciabili, qui però sorge il primo problema; dato che ormai si deve fare riferimento anche alla direttiva europea (2009/147/cee http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF PAG 10 ) che regola la materia; la suddetta direttiva prevede che per il prelievo delle specie elencate nell’allegato II/II (caso dello storno), queste debbano essere menzionate nell’allegato stesso per il paese che ne richieda il prelievo.
Lo storno però, a differenza degli altri stati del bacino del mediterraneo, non è previsto per lo stato italiano e perciò per autorizzarne il prelievo deve essere fatta formale richiesta presso la U.E di reinserimento nell’allegato II/II; richiesta congiunta che deve essere presentata dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero delle Politiche Agricole e corredata con relazione tecnicoscientifica ISPRA.
P.S. tale procedura se pur fattibile richiede un tempo abbastanza lungo (dai 3 ai 5 anni)
Da ciò si deduce che la richiesta di reintroduzione dello storno con un semplice decreto del presidente del consiglio dei ministri (richiesta avanzata da più parti ) nell’elenco delle specie cacciabili dell’ART 18 della legge nazionale 157/92, non risulta praticabile, in quanto esporrebbe l’Italia ad una immediata procedura di infrazione U.E.
Lo strumento del decreto del presidente del consiglio dei ministri può, al contrario, essere usato per rendere cacciabili le specie presenti nell’allegato II/I; per fare un piccolo esempio: per rendere cacciabile in Italia il piccione selvatico e alcune specie di oche basterebbe tale decreto, dato che queste specie fanno parte dell’allegato II/I, a differenza dello storno.
A questo punto risulta evidente che per garantire il prelievo a breve termine dello Storno si debba fare riferimento allo strumento delle deroghe regionali, le strade percorribili sono due, l’art 9 della direttiva 2009/147/cee ( e di conseguenza la legge nazionale n.221/2001) prevede due possibilità, quella contemplata alla lettera A e quella contemplata nella lettera C.
Per quanto riguarda la lettera A, la sua applicazione è subordinata a precise condizioni:
“1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono
derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
( a ) – nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell’interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

Ci sono però delle controindicazioni al momento, dato che con l’approvazione della legge comunitaria ART. 42, era previsto un decreto del Presidente della Repubblica,(su proposta del Ministero dell’Ambiente,in concerto con il Ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano) che doveva dare le linee guida, certe, sull’applicazione temporale, delle deroghe di contenimento; al momento il decreto non è stato ancora emanato.
Un limite oggettivo e che con l’applicazione della deroga con la lettera A, devono essere rispettati dei parametri che, dato che si parla di danni alle colture, sono legati alla vicinanza e all’effettiva attualità di coltivazione delle colture stesse; un’ altro problema è dato dal fatto che la possibilità di attuare le deroghe per contenimento danni è permessa ove le province abbiano ricevuto richieste di risarcimento per danni o al massimo per delle macro Aree (comunque sempre aree circoscritte). Resta fuori dal DPR, fortunatamente, sempre all’art 9, comma 1, la lettera (C), quella, tanto per capirci, che concede con delibera regionale, la deroga per prelievi tradizionali.

I prelievi venatori in regime di deroga, regolamentati a livello comunitario da quasi trent’anni dalla Direttiva 409/79 CEE, (ora sostituita dalla direttiva 2009/147/ce) sono sempre stati a livello nazionale oggetto di opposizione e preconcetto e quindi, sino a qualche anno fà, sostanzialmente ignorati a livello di recepimento e regolamentazione. Con l’avvento della pertinente legge quadro nazionale n.221/2001 si e’ finalmente iniziato un percorso di “recupero” dell’ordinamento interno rispetto a quello più evoluto dei partner europei, percorso che si e’ andato caratterizzando per l’emanazione di disposizioni applicative/esecutive da parte delle Regioni, le quali, pur penalizzate dall’interruzioni delle funzioni di supporto dell’ispra (causata da riscontri non favorevoli forniti dagli uffici comunitari in ordine della metodologia di calcolo della “piccola quantità” adottata dall’Istituto Nazionale) hanno cercato di realizzare un forte coordinamento gestionale nell’ambito del tavolo tecnico attivato presso la Conferenza Stato Regioni. Tali disposizioni, facenti capo al Protocollo d’intesa sancito a livello di Conferenza Stato Regioni con rep.1269 del 29.4.2004, prevedono in particolare, per i prelievi venatori realizzati in deroga ai sensi dell’art 9 comma 1 lettera C della direttiva uccelli della cosiddetta “piccola quantità” prelevabile a livello nazionale per le specie di interesse delle Amministrazioni regionali e per le quali l’Ispra medesimo attesti uno stato di salute soddisfacente delle popolazioni, determinazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni tecniche contenute nella guida interpretativa alla direttiva uccelli messa a punto dalla Commissione europea, nonché il successivo riparto tra le regioni della suddetta “piccola quantità ”.
Presupposti fondamentali del regime di deroga autorizzato, risultano:
1. LA CHIARA ESPLICITAZIONE DELLE MOTIVAZIONI CHE GIUSTIFICANO IL REGIME DI DEROGA.
2. L’ATTESTAZIONE DELLA MANCANZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE;
3. IL CALCOLO CORRETTO DELLA PICCOLA QUANTITA;
4. LA DEFINIZIONE DEI MEZZI, IMPANTI E METODI DI CATTURA AUTORIZZATI;
5. LA DEFINIZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO;
6. L’ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO;
7. L’ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO ATTO A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE PICCOLE QUANTITA;
8. LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO E L’INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA’ ABILITATE.

Invitiamo le Regioni Italiane a prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale Veneta . N 2371 del 05 ottobre del 2010, come strumento giuridicamente CORRETTO per dare certezza nell’applicativo del regime di deroga previsto DALL’ART 9,COMMA 1 LETTERA C.
In attesa di un auspicabile reinserimento dello storno nell’allegato II/II della direttiva 2009/147/cee, gli strumenti per garantirne il prelievo non mancano, e alla fine della TARANTELLA tutto si riduce alla mera volontà politica di applicare correttamente ciò che la direttiva, e la legge 157/92, permettono di fare; non ci si venisse a dire che non vi è la possibilità tecnico-legale di prelevare lo storno, e altre specie d’interesse tradizionale, perché chi dice ciò sa perfettamente di mentire.
Ringraziamo, l’amico Bottaro Dott. Mirco per averci fornito la delibera di Giunta della Regione Veneta, che ci ha permesso di conoscere una realtà all’avanguardia sull’applicativo dell’art 9.

Alessandro Cannas
Emiliano Amore

Allegato: LA TARANTELLA DELLO STORNO

Filed in: .In Evidenza, Deroghe, Generale, Veneto

11 Risposte to “La tarantella dello storno”

  1. Ben
    31 maggio 2011 at 11:36 #

    Essendo uno stornaio, garantisco di aver letto tutto questo articolo, capisco che si caccerà lo storno solo se C’E’ LA VOLONTA’ DI VOLERLO FARE e mi rammarico soltanto che, se non applicata la deroga, mi toccherà anche la prossima stagione venatoria, GUARDARE la TARANTELLA degli storni con i miei occhi… sigh!!!
    :twisted:

    • Alessandro Cannas
      31 maggio 2011 at 13:45 #

      Il problema NON E’ LO STORNO…Ma se aprono codesta porta, entra anche il fringuello,la peppola il frosone…Se noti con i comunicati precedenti si e’ tentato di distogliere VOLUTAMENTE l’attenzione, proprio sulla lettera C,che e’ restata fuori dal famoso DPR………….

      • flavioB
        31 maggio 2011 at 14:02 #

        Sig.ri A.Cannas ed E.Amore, complimenti per l’articolo che si può definire a dir poco esaustivo (consiglio per chi fosse interessato di salvarlo e tenerlo in tasca in modo da controbattere a chi racconta ancora frottole ai vari convegni). Finalmente qualcuno che qui si è preso la briga di fare chiarezza con onestà sull’argomento deroghe, da noi in Veneto c’è chi ci ha spiegato tutto già da un pò di tempo e forse ha anche spianato la strada ad altri che abbiano solo il coraggio o la volontà di percorrerla. Grazie a voi.

        • Alessandro Cannas
          31 maggio 2011 at 14:24 #

          Infatti e’ voluto questo articolo,proprio per dire la verita ai cacciatori.E abbiamo aspettato VOLUTAMENTE il termine dei vari convegni,tavoli,tavolacci e sgabelli,che hanno tentato di nascondere che la LETTERA C DAREBBE IMMEDIATA RISPOSTA AL TERRITORIO.Ma sanno benissimo che si preleverebbo anche li celletti colorati che tanto danno fastidio……. Il non applicara, usando la vostra delibera passata indenne a due gradi di giudizio,e solo da ricondursi alla non volonta’ POLITICA…..

      • Peppe
        31 maggio 2011 at 14:57 #

        Il problema caro Alex è la mancanza assoluta di coraggio politico. E solo questo il vero problema. Non si legifera utilizzando la logica ma la logica del tornaconto esclusivamente politico. Fino a che si muoveranno i fili in questa direzione sarà sempre una impresa titanica fare scelte semplici e dettate dalla logica e dal buon senso.

        • fiore
          31 maggio 2011 at 18:41 #

          e già! è proprio quello lo scoglio in cui s’infrangono tutte le buone volonta

          PIACE ALLA GENTE bene si fa !!

          NON PIACE ALLA GENTE bene non si fà

          ai voglia di dire ma è legale!! si ma non piace e se non piace fa perdere consensi!

          questa è la legge dei numeri, nella quale sono inciampati sia dx e sx e continueranno così!!

          affanc…. la maggioranza!

  2. Stefano Tacconi
    31 maggio 2011 at 14:22 #

    Ottimo lavoro, come sempre, mi congratulo.
    Ho avuto il piecere di conoscere in anticipo e a grandi linee il contenuto dell’articolo e il titolo nel corso di lunghe e piacevoli telefonate serali (lo posso dire?), durante le quali mia moglie mi chiede se parlo davvero con te (mi capisci vero!!!).
    Ti abbraccio e saluta da parte mia Emiliano, che non ho avuto ancora il piecere di conoscere.

    • Roberto Traica
      31 maggio 2011 at 15:15 #

      Mettiti in viva voce cosi togli tutti i dubbi . :wink: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
      Ciao Stefano

      • Stefano Tacconi
        31 maggio 2011 at 15:30 #

        :twisted:

  3. Alessandro federighi
    31 maggio 2011 at 14:49 #

    Lo storno non mi interessava prima (consentito),non mi interesserà poi(chissà),ma il lavorone che voi “ragazzi”state facendo, da una nuova brezza su questo sito e nel nostro mondo, una brezza che ,spero diventi un bel VENTO frsco che spazzi via chi ha sempre approfittato di tale situazione per raggirarci, vari pifferai magici che ci hanno sempre e solo preso per il cu@o…………………..e Cannas ci aveva avvisato…………………………..complimenti ragazzi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,adiosu!!!!!!!!!!!!!!!! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:

  4. Stefano Tacconi
    1 giugno 2011 at 11:13 #

    Articolo consegnato al Dirigente dell’Osservatorio Faunistico-Venatorio della Regione Umbria, stretto collaboratore dell’Assessore alla Caccia.
    Ora in sede di Conferenza Stato-Regioni, non possono dire di “non sapere”.

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