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	<title>Commenti a: In piazza, uniti per la nostra passione</title>
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	<description>Il meraviglioso mondo della caccia in Italia - online dal 1998</description>
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		<title>Di: ERNESTO (rc)</title>
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		<dc:creator>ERNESTO (rc)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:52:54 +0000</pubDate>
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		<description>mia auguro che questa manifestazione serva a qualcosa, anche se nutro forti dubbi a riguardo, resta il fatto che finchè i cacciatori nn costituiranno un partito politico che possa far sentire anche un minimo peso all&#039;interno del parlamento, resteremo sempre in mano e alla mercè di quattro beceri pseudo-ambientalisti.

SONO NAUSEATO!!!!!

cmq W LA CACCIA ORA E SEMPRE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mia auguro che questa manifestazione serva a qualcosa, anche se nutro forti dubbi a riguardo, resta il fatto che finchè i cacciatori nn costituiranno un partito politico che possa far sentire anche un minimo peso all&#8217;interno del parlamento, resteremo sempre in mano e alla mercè di quattro beceri pseudo-ambientalisti.</p>
<p>SONO NAUSEATO!!!!!</p>
<p>cmq W LA CACCIA ORA E SEMPRE</p>
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	<item>
		<title>Di: Giusti Giacomo</title>
		<link>http://www.ilcacciatore.com/2009/10/23/in-piazza-uniti-per-la-nostra-passione/comment-page-3/#comment-73078</link>
		<dc:creator>Giusti Giacomo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:31:59 +0000</pubDate>
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		<description>Alessandro 
A me pare che la cosa peggiore sia il coraggio di quella gente infame di presentare quegli emendamenti vergognosi,non il resto.
Io per ora guardo gli emendamenti,poi critichero`il resto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro<br />
A me pare che la cosa peggiore sia il coraggio di quella gente infame di presentare quegli emendamenti vergognosi,non il resto.<br />
Io per ora guardo gli emendamenti,poi critichero`il resto.</p>
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		<title>Di: Alessandro Cannas</title>
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		<dc:creator>Alessandro Cannas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:47:32 +0000</pubDate>
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		<description>A quella sopra di della seta e compagnia danzante....mi viene freddo solo a leggerla...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quella sopra di della seta e compagnia danzante&#8230;.mi viene freddo solo a leggerla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: massimo fedeli</title>
		<link>http://www.ilcacciatore.com/2009/10/23/in-piazza-uniti-per-la-nostra-passione/comment-page-3/#comment-72498</link>
		<dc:creator>massimo fedeli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:34:47 +0000</pubDate>
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		<description>ALESSANDRO BUON GIORNO, MA A QUALE TI RIFERISCI? QUESTA.....QUESTA CHE LEGGO SOPRA è QUELLA DI DELLA SETA E  &amp; COMPANY ,HO SBAGLIO?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALESSANDRO BUON GIORNO, MA A QUALE TI RIFERISCI? QUESTA&#8230;..QUESTA CHE LEGGO SOPRA è QUELLA DI DELLA SETA E  &amp; COMPANY ,HO SBAGLIO?</p>
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	<item>
		<title>Di: Alessandro Cannas</title>
		<link>http://www.ilcacciatore.com/2009/10/23/in-piazza-uniti-per-la-nostra-passione/comment-page-3/#comment-72495</link>
		<dc:creator>Alessandro Cannas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:15:24 +0000</pubDate>
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		<description>Belli c&#039;e&#039; da piangere e&#039; molto peggio dell&#039;attuale questa....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belli c&#8217;e&#8217; da piangere e&#8217; molto peggio dell&#8217;attuale questa&#8230;.</p>
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	<item>
		<title>Di: Claudio De Paoli</title>
		<link>http://www.ilcacciatore.com/2009/10/23/in-piazza-uniti-per-la-nostra-passione/comment-page-3/#comment-72493</link>
		<dc:creator>Claudio De Paoli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:07:45 +0000</pubDate>
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		<description>Siamo alla resa dei conti
adesso vedremo veramente tra tutte le associazioni venatorie chi dimostrerà coerenza,dubito molto che certi dirigenti si esporranno pubblicamente ,ma qui si tratta di tutti noi cacciatori ITALIANI è il momento della verità.
Di chiaccheroni e spara sentenze a vanvera, in giro per i vari siti web cè ne sono a bizzeffe ,adesso dimostriamo con i fatti partecipando tutti alla manifestazione di ROMA di che pasta sono fatti i cacciatori uniti tutti per difendere la nostra magnifica passione.
Grande CONFAVI ma Ancora Più Grande SERGIO BERLATO il vero difensore di tutti noi.
Faccio un augurio a tutti voi di un 2010 meraviglioso e ricco di soddisfazioni Claudio De Paoli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo alla resa dei conti<br />
adesso vedremo veramente tra tutte le associazioni venatorie chi dimostrerà coerenza,dubito molto che certi dirigenti si esporranno pubblicamente ,ma qui si tratta di tutti noi cacciatori ITALIANI è il momento della verità.<br />
Di chiaccheroni e spara sentenze a vanvera, in giro per i vari siti web cè ne sono a bizzeffe ,adesso dimostriamo con i fatti partecipando tutti alla manifestazione di ROMA di che pasta sono fatti i cacciatori uniti tutti per difendere la nostra magnifica passione.<br />
Grande CONFAVI ma Ancora Più Grande SERGIO BERLATO il vero difensore di tutti noi.<br />
Faccio un augurio a tutti voi di un 2010 meraviglioso e ricco di soddisfazioni Claudio De Paoli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Igino Canigiani</title>
		<link>http://www.ilcacciatore.com/2009/10/23/in-piazza-uniti-per-la-nostra-passione/comment-page-3/#comment-68307</link>
		<dc:creator>Igino Canigiani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:50:15 +0000</pubDate>
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		<description>Nella seduta di ieri 18/11/2009 presso la Commissione Ambiente del Senato è ripresa la discussione alle modifiche della legge 157/92 e vi riporto il resoconto sommario relativo alla discussione degli emendamenti all’art.1 del testo unificato predisposto dal Sen. Orsi:
“IN SEDE REFERENTE 

(276) CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio 

(330) CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita 

(397) BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica 

(398) BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia 

(480) MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio 

(510) PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l’esercizio della caccia 

(1029) BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell’attività venatoria 

(1104) CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l’esercizio dell’attività venatoria 

(1122) CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l’esercizio dell’attività venatoria 

(1224) FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell’attività venatoria 

(1476) PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale 

- delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il sottosegretario MENIA rinuncia alla replica, il presidente D’ALI’ invita i senatori che hanno presentato emendamenti all’articolo 1 ad illustrarli.

Il senatore DELLA SETA (PD) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti all’articolo 1 presentati dalla senatrice Poretti e dal senatore Perduca, ad eccezione dell’emendamento 1.18. 

Illustra quindi gli emendamenti a sua firma, sottolineando che questi sono tutti ispirati al principio per cui la tutela della fauna selvatica rappresenta un interesse superiore nazionale a cui è subordinata la regolazione dell’esercizio dell’attività venatoria. Si sofferma poi, in particolare, sull’emendamento 1.1 soppressivo dell’articolo 1 del disegno di legge proposto dal relatore; sull’emendamento 1.4 che mira ad introdurre il principio per cui la tutela della fauna rappresenta una priorità per lo Stato che si adopera per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti degli animali; sull’emendamento 1.5 che prevede il principio per cui la fauna selvatica rappresenta un patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare nell’interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale. 

Si sofferma diffusamente anche sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.501, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17 che attengono, tra l’altro, al rapporto tra esercizio dell’attività venatoria e proprietà privata ponendo attenzione al tema dell’agriturismo e alla possibile influenza sulla libertà di movimento dell’esercizio di tale attività venatoria.

L’emendamento 1.19 prevede il principio secondo il quale l’esercizio dell’attività venatoria non deve essere pregiudizievole delle attività economiche, in particolare di quelle legate allo sfruttamento incruento delle risorse naturali. 

L’emendamento 1.23 prevede che la programmazione dell’attività venatoria sia conforme ai dati, ai documenti e ai pareri tecnici e scientifici previsti dalla normativa vigente. 

Illustra quindi gli emendamenti 1.24 e 1.25, sottolineando la necessità di prevedere la possibilità di una sospensione straordinaria della stagione venatoria qualora dalla relazione ministeriale di cui all’articolo 35, comma 2, della legge n 157 del 1992, risulti un impatto eccessivo dell’esercizio venatorio generale o qualora intervengano ulteriori fattori ambientali a discapito dello stato di conservazione della fauna selvatica e dell’ambiente.

Illustra poi gli emendamenti 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.35 e 1.37, rilevando che alle regioni ordinarie va riconosciuta la competenza ad adottare le norme sulla programmazione e sull’esercizio dell’attività venatoria in conformità alla legge statale, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome devono provvedere in conformità ai rispettivi statuti. 

Illustra quindi gli emendamenti 1.38 e 1.39, facendo presente che ai siti di importanza comunitaria (SIC) va riconosciuto il medesimo status di protezione delle zone speciali di conservazione (ZSC

Illustra gli emendamenti 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.46, 1.48 e 1.49, osservando che appare indispensabile che le regioni e le province individuino le zone di protezione speciale (ZPS) e le ZSC anche ai fini della costituzione della rete ecologica Natura 2000 in attuazione della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992.

Illustra, infine, gli emendamenti 1.50, 1.52 e 1.53 rilevando che se si distingue, rispetto ai valichi montani, tra forme di caccia consentita e forme vietate, invece che vietare semplicemente la caccia, si ottiene il risultato di creare condizioni favorevoli sia al prodursi di disturbi all’avifauna in migrazione, sia soprattutto al verificarsi di fenomeni di caccia illegale.

Il senatore FOSSON (UDC-SVP-Aut) rinuncia ad illustrare l’emendamento 1.51.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE 

N. 276, 330, 397, 398, 480, 510, 1029, 1104, 1122, 1224, 1476

Art. 1 

1.1

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l’articolo. 

1.500

DE LILLO

Sopprimere l’articolo. 

1.2

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 è soppressa la lettera a). 

1.3

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire la lettera a) con la seguente: «Lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si adoperano per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all’art. l della direttiva 79/409/CEE ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali». 

1.4

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai comma l sono aggiunte le seguenti parole: »la tutela della fauna rappresenta una priorità per lo Stato che si adopera per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti degli animali». 

1.5

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ”1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è attivamente tutelata nell’interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale.”. ». 

1.6

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «nel rispetto» con le parole: «in conformità». 

1.7

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 lettera a) sopprimere le seguenti parole: «recepite nell’ordinamento italiano». 

1.8

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «recepite nell’ordinamento italiano» con le parole: «adottando, ove opportuno o necessario, misure di tutela più rigorose ed efficaci». 

1.9

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 lettera a) aggiungere il seguente periodo: «Lo Stato riconosce la fauna come insieme di esseri senzienti che hanno diritto alla vita, agli habitat, alla libertà». 

1.10

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 è soppressa la lettera b). 

1.11

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica, non arrechi danno effettivo alle attività e produzioni agricole e alle attività turistiche e agrituristiche». 

1.501

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ”2. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica, in particolare di quella tutelata dalle direttive comunitarie e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. La gestione sostenibile tiene conto anche della necessità di regolare la densità locale di talune specie in funzione del loro impatto sul territorio”». 

1.12

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2, dopo le parole: ”è consentito” aggiungere le seguenti parole: ”nella forma di concessione di apposita licenza”». 

1.13

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, la lettera b), le parole: «purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica, in particolare di quella tutelata dalle direttive comunitarie e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole» sono sostituite dalle seguenti: «purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole nonché alla proprietà privata ed all’incolumità dei cittadini. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono tra l’altro la completa tutela durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e di dipendenza e durante i periodi di riproduzione e di ritorno al luogo di nidificazione, per quanto riguarda le specie migratrici». 

1.14

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di conservazione della fauna selvatica» sono aggiunte le seguenti: «e dell’ambiente naturale». 

1.15

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al primo periodo della lettera b) dopo le parole: «tutelate dalle direttive comunitarie» aggiungere le parole: «, non ponga a rischio la sicurezza delle persone, non violi i diritti fondamentali di proprietà privata». 

1.16

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alle produzioni agricole» sono aggiunte le seguenti: «né alla sicurezza delle persone». 

1.17

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «alle produzioni agricole» aggiungere le seguenti: «L’attività venatoria non deve indurre sofferenza nella fauna». 

1.18

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo il primo periodo della lettera b) aggiungere le seguenti parole: «L’esercizio della caccia non può ledere i diritti di cui all’articolo 42 della Costituzione». 

1.19

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «alle produzioni agricole.» aggiungere le seguenti: «L’esercizio dell’attività venatoria non deve inoltre pregiudicare le attività economiche, in particolare quelle legate allo sfruttamento incruento delle risorse naturali». 

1.20

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera b), al comma 2 ivi richiamato sopprimere l’ultimo periodo. 

1.21

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo della lettera d). 

1.22

RUSSO

Al comma 1, lettera b), nel comma 2 ivi richiamato, sopprimere l’ultimo periodo. 

1.23

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La programmazione dell’attività venatoria deve conformarsi ai dati, ai documenti ed ai pareri tecnici scientifici; previsti dalla presente legge nonché dalla normativa comunitaria di riferimento o finalizzati a fornire il quadro dello stato di conservazione della fauna selvatica». 

1.24

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 2 ivi richiamato aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, hanno facoltà di procedere ad una sospensione straordinaria della stagione venatoria, al di fuori dalla cadenza temporale prevista dal comma 2-ter, qualora dalla relazione ministeriale prevista all’articolo 35, comma 2, della presente legge, risulti un impatto eccessivo, in termini di prelievo venatorio e danneggiamento dell’ambiente da parte dell’esercizio venatorio generale o qualora intervengano ulteriori fattori ambientali a discapito dello stato di conservazione della fauna selvatica e dell’ambiente.

2-ter. Con cadenza quinquennale, l’esercizio dell’attività venatoria è sospeso per una stagione al fine di permettere il ristoro della fauna selvatica oggetto di attività venatoria nonché degli ambienti naturali interessati da tale attività». 

1.25

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera b) è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Particolare attenzione viene posta, in relazione all’attività venatoria, alle specie di fauna selvatica che versano in uno stato di conservazione sfavorevole a livello nazionale o europeo e agli impatti indiretti dell’attività venatoria sull’ambiente, quali in particolare l’inquinamento e il danneggiamento di habitat prioritari». 

1.26

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera b) è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L’esercizio dell’attività venatoria è subordinato alle norme, ai dati statistici ed ai parametri tecnici elaborati dall’organo scientifico e tecnico preposto alla materia di cui all’articolo 7, comma 1 della presente legge, tenendo in particolare presente i considerata del preambolo della Direttiva 79/409/CEE». 

1.27

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

Dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) è sempre fatto salvo il diritto di chi non esercita la caccia al rispetto delle sue convinzioni morali incompatibili con l’uccisione degli animali nei terreni di sua proprietà». 

1.28

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 è soppressa la lettera c). 

1.29

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, Cost. adottano le norme sulla programmazione e l’esercizio dell’attività venatoria e provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”». 

1.502

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo:

«È comunque riposta in capo allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della fauna, a cui esso assicura gli standard minimi ed uniformi di tutela». 

1.30

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 è soppressa la lettera d). 

1.31

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

”4. La Convenzione Rarnsar del 2 febbraio 1971, le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/4111CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 94/24/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1994, e 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e la costituzione della rete ecologica europea ”Natura 2000”, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n.120/2003, e dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Bema del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503”.». 

1.32

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

”4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 94/24/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1994, e 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nello Stato italiano nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Bema del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503.

Le regioni e le province autonome e, per quanto di competenza l’ISPRA, possono assumere come riferimento la guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le regioni e le province autonome devono inderogabilmente attenersi alle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di riparto di competenze nonché di violazione del diritto comunitario, e non possono reiterare provvedimenti in ambito venatorio già cassati dai massimi organi giurisdizionali, ovvero Corte Costituzionale, Corte di Giustizia Europea, Corte di Cassazione Penale e Civile e Consiglio di Stato”». 

1.504

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503» aggiungere le seguenti: «le convenzioni di Bonn, compreso l’accordo AEWA, di Rio, la CITES e la direttiva Habitat» e aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo conto dei documenti di interpretazione ed indirizzo prodotti dai competenti organi comunitari ed internazionali». 

1.33

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Alla lettera d), sopprimere l’ultimo periodo. 

1.34

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 sostituire l’ultimo periodo della lettera d) con il seguente: «lo Stato vieta l’esercizio dell’attività venatoria durante il periodo di nidificazione, della riproduzione e della dipendenza. Esclude altresì dall’attività venaforia tutte le specie migratrici». 

1.503

PORETTI, DELLA SETA

Alla lettera d) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«L’Italia adegua la severità delle misure di tutela alla situazione delle diverse specie, tenendo particolarmente conto della necessità di prevenire, impedire, contrastare la distruzione e l’inquinamento degli habitat, la cattura e l’uccisione della fauna da parte dell’uomo, nonchè il commercio che ne consegue». 

1.505

PORETTI, DELLA SETA

Al comma 1, lettera d), l’ultimo periodo è così sostituito:

«Il diritto comunitario in materia di tutela della fauna deve essere applicato in maniera integrale ed esaustiva». 

1.35

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Viene riconosciuta ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) il medesimo status di protezione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)». 

1.36

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) dopo il comma 4 aggiungere il comma:

”4-bis. Le zone speciali di conservazione (ZSC) sono costituite da siti di importanza comunitaria (SIC) individuati e proposti dalle Regioni e designati dallo Stato, che individuano gli habitat naturali e/o le popolazioni delle specie per cui i siti stessi sono proposti”.». 

1.37

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comina 4 aggiungere il comma:

”4-bis. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della Convenzione Rarnsar e dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA), cane/uso all’Aja il 15 agosto 1996, a cui l’Italia ha aderito con la legge n. 66 del 6 febbraio 2006, provvedono a delimitare le zone umide dove prescrivere il divieto dell’utilizzo dei pallini di piombo a partire dal 1 settembre 2008. Le zone umide di interesse internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Rarnsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448”.». 

1.38

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 4 aggiungere il comma:

”4-bis. Ai fini della costituzione della rete ecologica ”Natura 2000” le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità sottoscritta a Rio de Janeiro in data 5 giugno 1992 e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in conformità alle disposizioni contenute nelle Direttive Europee 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, e 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, individuano le zone di protezione speciale (ZPS) e le zone speciali di conservazione (ZSC), che contribuiscono alla costituzione della rete ecologica nazionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, di cui quanto meno fanno parte anche il sistema dei parchi e delle riserve naturali di livello nazionale e regionale o provinciale, il sistema delle aree contigue alle suddette aree naturali protette, le zone umide di importanza internazionale ed i monumenti naturali.”.». 

1.39

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 4 aggiungere il comma:

”4-bis. Le zone di protezione speciale (ZPS) sono costituite dai territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tutte le specie di uccelli elencati nell’allegato I alla direttiva 79/409/CEE, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima o terrestre in cui si applica la medesima direttiva, nonché per le specie migratrici non elencate nell’allegato I che ritornano regolarmente in Italia, tenuto conto delle esigenze di protezione per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati. Nelle more della individuazione dei dati catastali i provvedimenti debbono essere preceduti dalla immediata divulgazione delle planimetrie riportate in scala opportuna per ognuna delle ZPS istituite”.». 

1.40

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 è soppressa la lettera e). 

1.506

BENEDETTI VALENTINI, CASTRO, DE ECCHER, DI STEFANO

Sopprimere la lettera e). 

1.41

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo tutte le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’ISPRA di cui all’articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui agli elenchi allegati alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituiti dalle citate diretti ve 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per sei mesi dopo la segnalazione da parte dell’ISPRA, provvede con controllo sostitutivo il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare». 

1.42

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, provvedono ad istituire, qualora non via abbiano già provveduto, ai sensi della legge n. 157 del 1992 lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’ISPRA di cui all’articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; esse provvedono altresì al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell’allegato I della citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome decorso un anno dalla segnalazione da parte dell’ISPRA, provvedono con controllo sostitutivo, d’intesa, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare». 

1.43

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi;» aggiungere le seguenti: «le zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione segnalate dall’ISPRA devono essere istituite, qualora le regioni e le province autonome non vi abbiano già provveduto, anche al di fuori dei territori di parchi nazionali, parchi regionali, oasi di protezione o di altre aree dove è comunque vietata la caccia». 

1.44

RUSSO

Al comma 1, lettera e) nel comma 5 ivi richiamato, dopo le parole: «tali zone e ad esse limitrofi;» aggiungere le seguenti: «le zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione segnalate dall’ISPRA devono essere istituite, qualora le regioni e le province autonome non vi abbiano già provveduto, anche al di fuori dei territori di parchi nazionali, parchi regionali, oasi di protezione o di altre aree dove è comunque vietata la caccia;». 

1.45

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera e), sopprimere l’ultimo periodo. 

1.46

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sopprimere l’ultimo periodo della lettera e). 

1.47

RUSSO

Al comma 1 lettera e) nel comma 5 ivi richiamato, sopprimere l’ultimo periodo. 

1.48

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1 lettera e) sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «nelle aree di cui al presente comma non è consentita nessuna forma di attività venatoria, senza eccezione alcuna». 

1.49

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «Nelle aree di cui al presente comma possono essere consentite le forme di prelievo venatorio specialistico di cui alla lettere a), b) con le modalità della girata, d) e g) dell’articolo 12-bis previa acquisizione del parere dell’ISPRA» con le parole: «Nelle aree di cui al presente comma la caccia è vietata». 

1.50

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, lettera e), l’ultimo periodo del comma 5 richiamato è sostituito dal seguente periodo:

«Nelle aree di cui al presente comma possono essere consentite solo le attività specialistiche del prelievo venatorio di cui alla lettera a), b) con le modalità della girata, d) e g) dell’articolo 12-bis previa acquisizione del parere dell’ISPRA». 

1.51

THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se istituiti, degli osservatori faunistici regionali.». 

1.52

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

”6. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle zone di protezione istituite di cui al comma 5. Il Ministero, sulla base di tali relazioni, trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale, finalizzato alla verifica dell’applicazione della direttiva 79/409/CEE, che includa una dettagliata raccolta di dati sulla consistenza delle popolazioni di uccelli e mammiferi con particolare riferimento alle specie incluse negli allegati delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE”». 

1.53

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

”6-bis. Le Regioni, anche sulla base dell’articolo 10 del DLgs. n. 81 del 2008, si fanno promotrici della cultura della sicurezza nei confronti di quelle categorie di cittadini che si dimostrano più esposte a rischio di infortunio nell’esposizione alle attività che prevedono l’uso delle armi ed altri mezzi nell’esercizio venatorio. A tal fine le Regioni, tramite le Province, svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei cittadini in quegli ambienti di vita direttamente o indirettamente coinvolti dalla attività venatoria. Per tali ragioni le Regioni e le Province sono chiamate ad adottare, con propri provvedimenti, misure generali di tutela concretamente attuabili, atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nel porto e uso, in ambiente non protetto, di anni lunghe da sparo a canna liscia e rigata nelle diverse attività di prelievo e controllo della fauna allo stato libero disciplinate dalla vigente legislazione”». ”
Con la speranza di avervi fatto cosa gradita, saluto voi tutti cacciatori.
Speriamo che facciano in fretta ma soprattutto che facciano bene.
Gli emendamenti sono tanti e relativi a tutti gli articoli del testo unificato, non disperiamo e auguriamoci che i nostri politici sappiano lavorare in fretta.
Igino Canigiani
P.S.: Chiunque voglia seguire le evoluzioni delle modifiche può collegarsi su http://www.senato.it, andare sulle Commissioni, cliccare sulla Commissione Ambiente e settimanalmente vengono pubblicate le date e gli orari di discussione delle modifiche alla legge 157, poi sulla schermata di sinistra se andate su Resoconti Sommari potrere leggere di cosa hanno discusso e che dei nostri politici si reputa veramente nostro amico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nella seduta di ieri 18/11/2009 presso la Commissione Ambiente del Senato è ripresa la discussione alle modifiche della legge 157/92 e vi riporto il resoconto sommario relativo alla discussione degli emendamenti all’art.1 del testo unificato predisposto dal Sen. Orsi:<br />
“IN SEDE REFERENTE </p>
<p>(276) CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio </p>
<p>(330) CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita </p>
<p>(397) BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica </p>
<p>(398) BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia </p>
<p>(480) MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio </p>
<p>(510) PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l’esercizio della caccia </p>
<p>(1029) BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell’attività venatoria </p>
<p>(1104) CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l’esercizio dell’attività venatoria </p>
<p>(1122) CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l’esercizio dell’attività venatoria </p>
<p>(1224) FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell’attività venatoria </p>
<p>(1476) PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale </p>
<p>- delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.</p>
<p>(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) </p>
<p>Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.</p>
<p>Dopo che il sottosegretario MENIA rinuncia alla replica, il presidente D’ALI’ invita i senatori che hanno presentato emendamenti all’articolo 1 ad illustrarli.</p>
<p>Il senatore DELLA SETA (PD) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti all’articolo 1 presentati dalla senatrice Poretti e dal senatore Perduca, ad eccezione dell’emendamento 1.18. </p>
<p>Illustra quindi gli emendamenti a sua firma, sottolineando che questi sono tutti ispirati al principio per cui la tutela della fauna selvatica rappresenta un interesse superiore nazionale a cui è subordinata la regolazione dell’esercizio dell’attività venatoria. Si sofferma poi, in particolare, sull’emendamento 1.1 soppressivo dell’articolo 1 del disegno di legge proposto dal relatore; sull’emendamento 1.4 che mira ad introdurre il principio per cui la tutela della fauna rappresenta una priorità per lo Stato che si adopera per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti degli animali; sull’emendamento 1.5 che prevede il principio per cui la fauna selvatica rappresenta un patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare nell’interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale. </p>
<p>Si sofferma diffusamente anche sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.501, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17 che attengono, tra l’altro, al rapporto tra esercizio dell’attività venatoria e proprietà privata ponendo attenzione al tema dell’agriturismo e alla possibile influenza sulla libertà di movimento dell’esercizio di tale attività venatoria.</p>
<p>L’emendamento 1.19 prevede il principio secondo il quale l’esercizio dell’attività venatoria non deve essere pregiudizievole delle attività economiche, in particolare di quelle legate allo sfruttamento incruento delle risorse naturali. </p>
<p>L’emendamento 1.23 prevede che la programmazione dell’attività venatoria sia conforme ai dati, ai documenti e ai pareri tecnici e scientifici previsti dalla normativa vigente. </p>
<p>Illustra quindi gli emendamenti 1.24 e 1.25, sottolineando la necessità di prevedere la possibilità di una sospensione straordinaria della stagione venatoria qualora dalla relazione ministeriale di cui all’articolo 35, comma 2, della legge n 157 del 1992, risulti un impatto eccessivo dell’esercizio venatorio generale o qualora intervengano ulteriori fattori ambientali a discapito dello stato di conservazione della fauna selvatica e dell’ambiente.</p>
<p>Illustra poi gli emendamenti 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.35 e 1.37, rilevando che alle regioni ordinarie va riconosciuta la competenza ad adottare le norme sulla programmazione e sull’esercizio dell’attività venatoria in conformità alla legge statale, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome devono provvedere in conformità ai rispettivi statuti. </p>
<p>Illustra quindi gli emendamenti 1.38 e 1.39, facendo presente che ai siti di importanza comunitaria (SIC) va riconosciuto il medesimo status di protezione delle zone speciali di conservazione (ZSC</p>
<p>Illustra gli emendamenti 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.46, 1.48 e 1.49, osservando che appare indispensabile che le regioni e le province individuino le zone di protezione speciale (ZPS) e le ZSC anche ai fini della costituzione della rete ecologica Natura 2000 in attuazione della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992.</p>
<p>Illustra, infine, gli emendamenti 1.50, 1.52 e 1.53 rilevando che se si distingue, rispetto ai valichi montani, tra forme di caccia consentita e forme vietate, invece che vietare semplicemente la caccia, si ottiene il risultato di creare condizioni favorevoli sia al prodursi di disturbi all’avifauna in migrazione, sia soprattutto al verificarsi di fenomeni di caccia illegale.</p>
<p>Il senatore FOSSON (UDC-SVP-Aut) rinuncia ad illustrare l’emendamento 1.51.</p>
<p>Il seguito dell’esame è quindi rinviato.</p>
<p>La seduta termina alle ore 16,25.</p>
<p>EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE </p>
<p>N. 276, 330, 397, 398, 480, 510, 1029, 1104, 1122, 1224, 1476</p>
<p>Art. 1 </p>
<p>1.1</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO</p>
<p>Sopprimere l’articolo. </p>
<p>1.500</p>
<p>DE LILLO</p>
<p>Sopprimere l’articolo. </p>
<p>1.2</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 è soppressa la lettera a). </p>
<p>1.3</p>
<p>PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Sostituire la lettera a) con la seguente: «Lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si adoperano per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all’art. l della direttiva 79/409/CEE ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali». </p>
<p>1.4</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:</p>
<p>«a) ai comma l sono aggiunte le seguenti parole: »la tutela della fauna rappresenta una priorità per lo Stato che si adopera per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti degli animali». </p>
<p>1.5</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p>
<p>«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ”1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è attivamente tutelata nell’interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale.”. ». </p>
<p>1.6</p>
<p>PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «nel rispetto» con le parole: «in conformità». </p>
<p>1.7</p>
<p>PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Al comma 1 lettera a) sopprimere le seguenti parole: «recepite nell’ordinamento italiano». </p>
<p>1.8</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «recepite nell’ordinamento italiano» con le parole: «adottando, ove opportuno o necessario, misure di tutela più rigorose ed efficaci». </p>
<p>1.9</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Al comma 1 lettera a) aggiungere il seguente periodo: «Lo Stato riconosce la fauna come insieme di esseri senzienti che hanno diritto alla vita, agli habitat, alla libertà». </p>
<p>1.10</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 è soppressa la lettera b). </p>
<p>1.11</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</p>
<p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p>
<p>«2. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica, non arrechi danno effettivo alle attività e produzioni agricole e alle attività turistiche e agrituristiche». </p>
<p>1.501</p>
<p>DELLA SETA, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:</p>
<p>«b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ”2. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica, in particolare di quella tutelata dalle direttive comunitarie e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. La gestione sostenibile tiene conto anche della necessità di regolare la densità locale di talune specie in funzione del loro impatto sul territorio”». </p>
<p>1.12</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:</p>
<p>«b) al comma 2, dopo le parole: ”è consentito” aggiungere le seguenti parole: ”nella forma di concessione di apposita licenza”». </p>
<p>1.13</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, la lettera b), le parole: «purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica, in particolare di quella tutelata dalle direttive comunitarie e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole» sono sostituite dalle seguenti: «purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole nonché alla proprietà privata ed all’incolumità dei cittadini. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono tra l’altro la completa tutela durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e di dipendenza e durante i periodi di riproduzione e di ritorno al luogo di nidificazione, per quanto riguarda le specie migratrici». </p>
<p>1.14</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di conservazione della fauna selvatica» sono aggiunte le seguenti: «e dell’ambiente naturale». </p>
<p>1.15</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Al primo periodo della lettera b) dopo le parole: «tutelate dalle direttive comunitarie» aggiungere le parole: «, non ponga a rischio la sicurezza delle persone, non violi i diritti fondamentali di proprietà privata». </p>
<p>1.16</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alle produzioni agricole» sono aggiunte le seguenti: «né alla sicurezza delle persone». </p>
<p>1.17</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «alle produzioni agricole» aggiungere le seguenti: «L’attività venatoria non deve indurre sofferenza nella fauna». </p>
<p>1.18</p>
<p>PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Dopo il primo periodo della lettera b) aggiungere le seguenti parole: «L’esercizio della caccia non può ledere i diritti di cui all’articolo 42 della Costituzione». </p>
<p>1.19</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «alle produzioni agricole.» aggiungere le seguenti: «L’esercizio dell’attività venatoria non deve inoltre pregiudicare le attività economiche, in particolare quelle legate allo sfruttamento incruento delle risorse naturali». </p>
<p>1.20</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera b), al comma 2 ivi richiamato sopprimere l’ultimo periodo. </p>
<p>1.21</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Al comma 1, sopprimere il secondo periodo della lettera d). </p>
<p>1.22</p>
<p>RUSSO</p>
<p>Al comma 1, lettera b), nel comma 2 ivi richiamato, sopprimere l’ultimo periodo. </p>
<p>1.23</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La programmazione dell’attività venatoria deve conformarsi ai dati, ai documenti ed ai pareri tecnici scientifici; previsti dalla presente legge nonché dalla normativa comunitaria di riferimento o finalizzati a fornire il quadro dello stato di conservazione della fauna selvatica». </p>
<p>1.24</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera b), dopo il comma 2 ivi richiamato aggiungere i seguenti:</p>
<p>«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, hanno facoltà di procedere ad una sospensione straordinaria della stagione venatoria, al di fuori dalla cadenza temporale prevista dal comma 2-ter, qualora dalla relazione ministeriale prevista all’articolo 35, comma 2, della presente legge, risulti un impatto eccessivo, in termini di prelievo venatorio e danneggiamento dell’ambiente da parte dell’esercizio venatorio generale o qualora intervengano ulteriori fattori ambientali a discapito dello stato di conservazione della fauna selvatica e dell’ambiente.</p>
<p>2-ter. Con cadenza quinquennale, l’esercizio dell’attività venatoria è sospeso per una stagione al fine di permettere il ristoro della fauna selvatica oggetto di attività venatoria nonché degli ambienti naturali interessati da tale attività». </p>
<p>1.25</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera b) è aggiunto il seguente comma:</p>
<p>«2-bis. Particolare attenzione viene posta, in relazione all’attività venatoria, alle specie di fauna selvatica che versano in uno stato di conservazione sfavorevole a livello nazionale o europeo e agli impatti indiretti dell’attività venatoria sull’ambiente, quali in particolare l’inquinamento e il danneggiamento di habitat prioritari». </p>
<p>1.26</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera b) è aggiunto il seguente comma:</p>
<p>«2-bis. L’esercizio dell’attività venatoria è subordinato alle norme, ai dati statistici ed ai parametri tecnici elaborati dall’organo scientifico e tecnico preposto alla materia di cui all’articolo 7, comma 1 della presente legge, tenendo in particolare presente i considerata del preambolo della Direttiva 79/409/CEE». </p>
<p>1.27</p>
<p>PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Dopo la lettera b) è inserita la seguente:</p>
<p>«b-bis) è sempre fatto salvo il diritto di chi non esercita la caccia al rispetto delle sue convinzioni morali incompatibili con l’uccisione degli animali nei terreni di sua proprietà». </p>
<p>1.28</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 è soppressa la lettera c). </p>
<p>1.29</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Sostituire la lettera c) con la seguente:</p>
<p>«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p>
<p>”3. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, Cost. adottano le norme sulla programmazione e l’esercizio dell’attività venatoria e provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”». </p>
<p>1.502</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA</p>
<p>Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo:</p>
<p>«È comunque riposta in capo allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della fauna, a cui esso assicura gli standard minimi ed uniformi di tutela». </p>
<p>1.30</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 è soppressa la lettera d). </p>
<p>1.31</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:</p>
<p>«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p>
<p>”4. La Convenzione Rarnsar del 2 febbraio 1971, le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/4111CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 94/24/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1994, e 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e la costituzione della rete ecologica europea ”Natura 2000”, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n.120/2003, e dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Bema del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503”.». </p>
<p>1.32</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:</p>
<p>«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p>
<p>”4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 94/24/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1994, e 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nello Stato italiano nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Bema del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503.</p>
<p>Le regioni e le province autonome e, per quanto di competenza l’ISPRA, possono assumere come riferimento la guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p>
<p>Le regioni e le province autonome devono inderogabilmente attenersi alle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di riparto di competenze nonché di violazione del diritto comunitario, e non possono reiterare provvedimenti in ambito venatorio già cassati dai massimi organi giurisdizionali, ovvero Corte Costituzionale, Corte di Giustizia Europea, Corte di Cassazione Penale e Civile e Consiglio di Stato”». </p>
<p>1.504</p>
<p>DELLA SETA, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503» aggiungere le seguenti: «le convenzioni di Bonn, compreso l’accordo AEWA, di Rio, la CITES e la direttiva Habitat» e aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo conto dei documenti di interpretazione ed indirizzo prodotti dai competenti organi comunitari ed internazionali». </p>
<p>1.33</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Alla lettera d), sopprimere l’ultimo periodo. </p>
<p>1.34</p>
<p>PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Al comma 1 sostituire l’ultimo periodo della lettera d) con il seguente: «lo Stato vieta l’esercizio dell’attività venatoria durante il periodo di nidificazione, della riproduzione e della dipendenza. Esclude altresì dall’attività venaforia tutte le specie migratrici». </p>
<p>1.503</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA</p>
<p>Alla lettera d) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:</p>
<p>«L’Italia adegua la severità delle misure di tutela alla situazione delle diverse specie, tenendo particolarmente conto della necessità di prevenire, impedire, contrastare la distruzione e l’inquinamento degli habitat, la cattura e l’uccisione della fauna da parte dell’uomo, nonchè il commercio che ne consegue». </p>
<p>1.505</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA</p>
<p>Al comma 1, lettera d), l’ultimo periodo è così sostituito:</p>
<p>«Il diritto comunitario in materia di tutela della fauna deve essere applicato in maniera integrale ed esaustiva». </p>
<p>1.35</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Viene riconosciuta ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) il medesimo status di protezione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)». </p>
<p>1.36</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:</p>
<p>«d-bis) dopo il comma 4 aggiungere il comma:</p>
<p>”4-bis. Le zone speciali di conservazione (ZSC) sono costituite da siti di importanza comunitaria (SIC) individuati e proposti dalle Regioni e designati dallo Stato, che individuano gli habitat naturali e/o le popolazioni delle specie per cui i siti stessi sono proposti”.». </p>
<p>1.37</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:</p>
<p>«d-bis) dopo il comina 4 aggiungere il comma:</p>
<p>”4-bis. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della Convenzione Rarnsar e dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA), cane/uso all’Aja il 15 agosto 1996, a cui l’Italia ha aderito con la legge n. 66 del 6 febbraio 2006, provvedono a delimitare le zone umide dove prescrivere il divieto dell’utilizzo dei pallini di piombo a partire dal 1 settembre 2008. Le zone umide di interesse internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Rarnsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448”.». </p>
<p>1.38</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:</p>
<p>«d-bis) dopo il comma 4 aggiungere il comma:</p>
<p>”4-bis. Ai fini della costituzione della rete ecologica ”Natura 2000” le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità sottoscritta a Rio de Janeiro in data 5 giugno 1992 e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in conformità alle disposizioni contenute nelle Direttive Europee 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, e 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, individuano le zone di protezione speciale (ZPS) e le zone speciali di conservazione (ZSC), che contribuiscono alla costituzione della rete ecologica nazionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, di cui quanto meno fanno parte anche il sistema dei parchi e delle riserve naturali di livello nazionale e regionale o provinciale, il sistema delle aree contigue alle suddette aree naturali protette, le zone umide di importanza internazionale ed i monumenti naturali.”.». </p>
<p>1.39</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:</p>
<p>«d-bis) dopo il comma 4 aggiungere il comma:</p>
<p>”4-bis. Le zone di protezione speciale (ZPS) sono costituite dai territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tutte le specie di uccelli elencati nell’allegato I alla direttiva 79/409/CEE, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima o terrestre in cui si applica la medesima direttiva, nonché per le specie migratrici non elencate nell’allegato I che ritornano regolarmente in Italia, tenuto conto delle esigenze di protezione per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati. Nelle more della individuazione dei dati catastali i provvedimenti debbono essere preceduti dalla immediata divulgazione delle planimetrie riportate in scala opportuna per ognuna delle ZPS istituite”.». </p>
<p>1.40</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 è soppressa la lettera e). </p>
<p>1.506</p>
<p>BENEDETTI VALENTINI, CASTRO, DE ECCHER, DI STEFANO</p>
<p>Sopprimere la lettera e). </p>
<p>1.41</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:</p>
<p>e) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p>
<p>«5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo tutte le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’ISPRA di cui all’articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui agli elenchi allegati alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituiti dalle citate diretti ve 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per sei mesi dopo la segnalazione da parte dell’ISPRA, provvede con controllo sostitutivo il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare». </p>
<p>1.42</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:</p>
<p>e) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p>
<p>«5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, provvedono ad istituire, qualora non via abbiano già provveduto, ai sensi della legge n. 157 del 1992 lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’ISPRA di cui all’articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; esse provvedono altresì al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell’allegato I della citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome decorso un anno dalla segnalazione da parte dell’ISPRA, provvedono con controllo sostitutivo, d’intesa, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare». </p>
<p>1.43</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi;» aggiungere le seguenti: «le zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione segnalate dall’ISPRA devono essere istituite, qualora le regioni e le province autonome non vi abbiano già provveduto, anche al di fuori dei territori di parchi nazionali, parchi regionali, oasi di protezione o di altre aree dove è comunque vietata la caccia». </p>
<p>1.44</p>
<p>RUSSO</p>
<p>Al comma 1, lettera e) nel comma 5 ivi richiamato, dopo le parole: «tali zone e ad esse limitrofi;» aggiungere le seguenti: «le zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione segnalate dall’ISPRA devono essere istituite, qualora le regioni e le province autonome non vi abbiano già provveduto, anche al di fuori dei territori di parchi nazionali, parchi regionali, oasi di protezione o di altre aree dove è comunque vietata la caccia;». </p>
<p>1.45</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera e), sopprimere l’ultimo periodo. </p>
<p>1.46</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Sopprimere l’ultimo periodo della lettera e). </p>
<p>1.47</p>
<p>RUSSO</p>
<p>Al comma 1 lettera e) nel comma 5 ivi richiamato, sopprimere l’ultimo periodo. </p>
<p>1.48</p>
<p>PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE</p>
<p>Al comma 1 lettera e) sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «nelle aree di cui al presente comma non è consentita nessuna forma di attività venatoria, senza eccezione alcuna». </p>
<p>1.49</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «Nelle aree di cui al presente comma possono essere consentite le forme di prelievo venatorio specialistico di cui alla lettere a), b) con le modalità della girata, d) e g) dell’articolo 12-bis previa acquisizione del parere dell’ISPRA» con le parole: «Nelle aree di cui al presente comma la caccia è vietata». </p>
<p>1.50</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, lettera e), l’ultimo periodo del comma 5 richiamato è sostituito dal seguente periodo:</p>
<p>«Nelle aree di cui al presente comma possono essere consentite solo le attività specialistiche del prelievo venatorio di cui alla lettera a), b) con le modalità della girata, d) e g) dell’articolo 12-bis previa acquisizione del parere dell’ISPRA». </p>
<p>1.51</p>
<p>THALER AUSSERHOFER, FOSSON</p>
<p>Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se istituiti, degli osservatori faunistici regionali.». </p>
<p>1.52</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:</p>
<p>«e-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:</p>
<p>”6. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle zone di protezione istituite di cui al comma 5. Il Ministero, sulla base di tali relazioni, trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale, finalizzato alla verifica dell’applicazione della direttiva 79/409/CEE, che includa una dettagliata raccolta di dati sulla consistenza delle popolazioni di uccelli e mammiferi con particolare riferimento alle specie incluse negli allegati delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE”». </p>
<p>1.53</p>
<p>DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE</p>
<p>Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:</p>
<p>«e-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente:</p>
<p>”6-bis. Le Regioni, anche sulla base dell’articolo 10 del DLgs. n. 81 del 2008, si fanno promotrici della cultura della sicurezza nei confronti di quelle categorie di cittadini che si dimostrano più esposte a rischio di infortunio nell’esposizione alle attività che prevedono l’uso delle armi ed altri mezzi nell’esercizio venatorio. A tal fine le Regioni, tramite le Province, svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei cittadini in quegli ambienti di vita direttamente o indirettamente coinvolti dalla attività venatoria. Per tali ragioni le Regioni e le Province sono chiamate ad adottare, con propri provvedimenti, misure generali di tutela concretamente attuabili, atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nel porto e uso, in ambiente non protetto, di anni lunghe da sparo a canna liscia e rigata nelle diverse attività di prelievo e controllo della fauna allo stato libero disciplinate dalla vigente legislazione”». ”<br />
Con la speranza di avervi fatto cosa gradita, saluto voi tutti cacciatori.<br />
Speriamo che facciano in fretta ma soprattutto che facciano bene.<br />
Gli emendamenti sono tanti e relativi a tutti gli articoli del testo unificato, non disperiamo e auguriamoci che i nostri politici sappiano lavorare in fretta.<br />
Igino Canigiani<br />
P.S.: Chiunque voglia seguire le evoluzioni delle modifiche può collegarsi su <a href="http://www.senato.it" rel="nofollow">http://www.senato.it</a>, andare sulle Commissioni, cliccare sulla Commissione Ambiente e settimanalmente vengono pubblicate le date e gli orari di discussione delle modifiche alla legge 157, poi sulla schermata di sinistra se andate su Resoconti Sommari potrere leggere di cosa hanno discusso e che dei nostri politici si reputa veramente nostro amico.</p>
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		<title>Di: Giovanni Maio</title>
		<link>http://www.ilcacciatore.com/2009/10/23/in-piazza-uniti-per-la-nostra-passione/comment-page-3/#comment-68282</link>
		<dc:creator>Giovanni Maio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:05:34 +0000</pubDate>
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		<description>DANIELEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..............</description>
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